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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


584
DDL0041-0002
Progetto di legge Camera n. 41 - testo presentato - (DDL13-41)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C41. TESTIPDL
...C41.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC41 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge è diretto
  a reiterare il decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 76,
  finalizzato al risanamento ed al riordinamento della
  concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo che, come
  già rilevato nella relazione illustrativa del decreto-legge 30
  dicembre 1993, n.558, presenta una situazione di rilevante
  squilibrio economico-finanziario, oltreché organizzativo, con
  perdite stimate, al 31 dicembre 1993, in lire 560 miliardi.
     Il provvedimento prevede che, entro tre mesi (articolo 1)
  dalla data della sua entrata in vigore, il consiglio di
  amministrazione della RAI-S.p.a. rediga un dettagliato piano
  triennale di ristrutturazione da trasmettere al Ministro delle
  poste e delle telecomunicazioni per l'approvazione, di
  concerto con il Ministro del tesoro.
     In particolare, il provvedimento prevede la modifica
  dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n.206, per ciò che
  concerne la data entro la quale sarà stipulata la nuova
  convenzione tra lo Stato e la RAI-S.p.a., fissando il termine
  del 31 marzo 1994.
     La predetta convenzione, di durata ventennale (articolo
  6), sarà integrata da un contratto di servizio di durata
  triennale, ove troveranno determinazione l'ammontare del
  canone di concessione ed i criteri per l'adeguamento del
 
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  canone di abbonamento, basati questi ultimi su parametri di
  produttività, su obiettivi di qualità dei servizi e sul tasso
  di inflazione programmata.
     Per l'anno 1995 il canone di abbonamento è confermato in
  lire 158.000.  Inoltre si provvede a rendere immediatamente
  operativa la previsione di incremento del canone per gli
  abbonati alla Radiotelevisione italiana relativamente all'anno
  1996, previsione contenuta nella bozza di contratto di
  servizio con la RAI per il triennio 1994-1996, con effetto
  soltanto per il 1996.
     Dato, infatti, che il procedimento per la relativa
  approvazione prevede una serie di numerose fasi fino alla
  registrazione del relativo decreto presidenziale, non era
  possibile rendere operativa la nuova misura del canone fin dal
  1^ gennaio 1996.  Tanto avrebbe poi comportato, a contratto
  approvato e registrato, un nuovo versamento da parte degli
  abbonati per integrare l'importo del canone effettivamente
  dovuto nel 1996.
     D'altro canto, non sarebbe nemmeno possibile usare il
  potere ministeriale di fissazione provvisoria dell'aumento
  sulla base della metà dell'inflazione programmata, in quanto
  tale misura è consentita unicamente in caso di disaccordo tra
  le parti, laddove la bozza concordata dimostra il
  contrario.
     L'entità dell'aumento è del 2,3 per cento del canone
  previsto per il 1995 ossia al di sotto dell'inflazione
  programmata (3,5 per cento) e ben di più di quella reale
  (circa 6 per cento).  La percentuale indicata equivale - tenuto
  conto dei complicati meccanismi di computo di sovrapprezzi,
  tasse di concessione e IVA - ad un importo "chiavi in mano" di
  lire 161.450.
     L'incremento decretato alla fine del 1994 fu di poco
  inferiore.  Ma è da notare che, in sede di proposta del
  ripetuto contratto di servizio, a fronte del nuovo aumento
  sono previsti, a differenza che nel 1995, notevoli oneri a
  carico della concessionaria: percentualizzazione elevata, fino
  al 62 per cento, del nucleo principale della missione
  appartenente al servizio pubblico (formazione, informazione e
  cultura); aumento della copertura del territorio; incremento
  dei servizi prestati ai disabili, incremento degli obblighi di
  sperimentazione del cosiddetto DAB, ossia del servizio
  radiofonico digitale; concreto avvio di un servizio
  parlamentare; accesso ai canali satellitari anche in forma
  codificata ma senza alcun introito; individuazione di elevati
  livelli di produttività, di cui di fatto si è tenuto conto per
  stabilire il canone sulla base del metodo price-cap
  (articolo 1, comma 3).
     Il decreto stabilisce altresì (articoli 2 e 3) la
  rideterminazione dei valori iscritti nel bilancio della RAI e
  nei bilanci delle sue controllate, per consentire alla RAI
  stessa la copertura delle accennate perdite, nonché l'apporto
  di nuovo capitale di rischio in un quadro di massima
  trasparenza.
     La prevista cessione alla Cassa depositi e prestiti dei
  crediti dello Stato (articolo 4, comma 1) per i canoni di
  concessione relativi agli esercizi 1992 e 1993 e la successiva
  conversione in capitale della RAI dei crediti medesimi
  (articolo 4, comma 2) rappresentano il contributo dello Stato
  alla ricapitalizzazione dell'azienda, operazione questa
  necessaria al riequilibrio della sua struttura finanziaria e
  di per sé pertinente alle finalità istituzionali delle
  partecipazioni della Cassa depositi e prestiti.  La conversione
  dei crediti ceduti alla Cassa depositi e prestiti viene
  effettuata su autorizzazione del Ministro del tesoro, il quale
  emana il provvedimento sulla base di un rapporto predisposto
  dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti,
  diretto ad illustrare lo stato patrimoniale e le prospettive
  di riequilibrio economico e finanziario della gestione
  aziendale della RAI.  Quale termine per la conclusione della
  predetta operazione, rispetto alla quale l'autorizzazione
  ministeriale costituisce presupposto essenziale, è indicata la
  data del 31 agosto 1995.
     A far data dalla suddetta conversione dei crediti ceduti
  alla Cassa depositi e prestiti in capitale, è inoltre prevista
  (articolo 7) la partecipazione del direttore generale della
  Cassa depositi e prestiti alle riunioni del consiglio di
  amministrazione della RAI, convocato mensilmente per la
 
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  verifica sullo stato di avanzamento del piano triennale di
  ristrutturazione aziendale di cui all'articolo 1.  Il predetto
  direttore generale informa con apposita relazione i Presidenti
  delle Camere ed il Presidente del Consiglio dei Ministri.
     Il controllo della gestione sociale della RAI (articolo 8)
  è affidato ad un collegio sindacale ridotto a tre membri
  rispetto ai cinque attuali.
     Nella nuova composizione, il presidente del collegio
  sindacale è il direttore generale dell'IRI, un sindaco
  effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del
  tesoro, un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati
  dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
     In attesa della completa realizzazione da parte della RAI
  di una rete radiofonica riservata esclusivamente a
  trasmissioni relative ai lavori parlamentari, è prevista
  (articolo 9) la stipula di una convenzione di durata triennale
  (1994-1996) con un concessionario scelto sulla base di
  appositi ed obiettivi criteri selettivi.
     Il previsto onere, pari a lire 10 miliardi annui, è posto
  a carico del bilancio dello Stato.
     Per gli anni 1994 e 1995 (articolo 10), il decreto fissa
  il canone di concessione a carico della RAI in lire 40
  miliardi annui con una riduzione, quindi, di lire 120 miliardi
  rispetto all'ammontare già previsto nel bilancio dello Stato
  per gli stessi esercizi.
     L'articolo 11, infine, introduce un controllo più incisivo
  da parte dell'apposito Ufficio, per contrastare l'omesso
  versamento da parte degli utenti del canone di abbonamento
  alla RAI.
     L'articolo 12, infine, prevede l'inquadramento, a domanda,
  nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
  del personale dell'Ente poste italiane che sia stato applicato
  ad attività di competenza del Dicastero e, conseguentemente,
  l'incremento della tabella A allegata al decreto-legge n. 487
  del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del
  1994.
     In particolare il comma 6 del medesimo articolo 12
  autorizza l'Istituto postelegrafonici (subentrato dal 1^
  settembre 1994 nelle competenze in materia pensionistica
  relative al personale postelegrafonico, in precedenza
  attribuite all'ex Amministrazione delle poste e delle
  telecomunicazioni ed al Ministero del tesoro) ad attivare
  progetti finalizzati ad un rapido smaltimento del fortissimo
  arretrato, improvvisamente formatosi (circa 75.000 pratiche),
  relativo ai provvedimenti di liquidazione e corresponsione di
  pensioni e buonuscite a favore del predetto personale.
     Infine, all'articolo 13 è stata inserita una disposizione
  che consente esplicitamente ai direttori degli uffici
  circoscrizionali del Ministero delle poste e delle
  telecomunicazioni di acquisire le entrate relative agli atti
  di gestione amministrativo-contabile di loro competenza,
  risolvendo così un contrasto interpretativo insorto con la
  Corte dei conti.
 
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