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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


588
DDL0041-0006
Progetto di legge Camera n. 41 - testo presentato - (DDL13-41)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C41. TESTIPDL
...C41.
...Decreto-legge 26 aprile 1996, n. 212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 1996. Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-S.p.a.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC41 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il
  consiglio di amministrazione della società concessionaria del
  servizio pubblico radiotelevisivo, entro tre mesi dalla data
  di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al
  Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo approva
  con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro,
  un piano triennale di ristrutturazione aziendale che deve
  definire in dettaglio gli obiettivi di razionalizzazione
  attinenti al personale e agli assetti industriali e
  finanziari.  In caso di mancata approvazione del piano
  triennale, il decreto motivato di reiezione è comunicato dal
  Governo ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
  Camera dei deputati per le determinazioni di loro competenza,
  ivi compresa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25
  giugno 1993, n. 206, come sostituito dall'articolo 7 del
  presente decreto, la nomina dei nuovi componenti del consiglio
  di amministrazione.
      2.  L'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n.206, è
  sostituito dal seguente:
      "Art. 4 (Convenzione).  - 1.  Entro il 31
  marzo 1994 è stipulata una convenzione tra la società
  concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il
  Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine
 
                               Pag. 8
 
  di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni della
  legge 6 agosto 1990, n.223.
       2.  La convenzione disciplina, in attuazione della
  vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi posti a
  carico della società concessionaria.  Essa prevede la
  stipulazione, ogni tre anni, di un contratto di servizio nel
  quale per ciascun triennio è indicato l'ammontare del canone
  di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese
  radiotelevisive private, e sono individuati i criteri sulla
  cui base il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
  fissa l'adeguamento annuale del sovrapprezzo, dovuto dagli
  abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento
  speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di
  apparecchi radioriceventi o televisivi e del canone
  complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici
  o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi.  Tali criteri
  sono basati su parametri di produttività, su obiettivi di
  qualità del servizio, nonché su ulteriori indicatori
  economico-finanziari e di gestione aziendale, e non possono
  comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di
  inflazione programmato.  La convenzione prevede altresì
  procedure e modalità di rinnovo del contratto di servizio,
  escludendo il rinnovo tacito.  Per il contratto di servizio
  1994-96 il canone di concessione per l'anno 1996 sarà
  ridefinito secondo le determinazioni della relativa legge
  finanziaria.
       3. Prima che siano resi esecutivi, la convenzione e
  i contratti di servizio sono trasmessi alla Commissione
  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
  servizi radiotelevisivi, che esprime il proprio parere entro
  trenta giorni.  La società concessionaria riferisce
  trimestralmente alla Commissione sull'attuazione degli
  indirizzi.".
      3.  Il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla
  televisione, il canone di abbonamento speciale per la
  detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi
  radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto
  per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a
  bordo di automezzi o autoscafi è fissato per l'anno 1995 e per
  l'anno 1996 nelle misure indicate, rispettivamente, nella
  tabella A e nella tabella B allegate al presente
  decreto.
 
DATA=960427 FASCID=DDL13-41 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0041 TOTPAG=0021 TOTDOC=0019 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0007 RIGINIZ=019 PAGFIN=0008 RIGFIN=043 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=004100 00 FASCIDC=13DDL0041 SORTNAV=0004100 000 00000 ZZDDLC41 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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