| 1. Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il
consiglio di amministrazione della società concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo approva
con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro,
un piano triennale di ristrutturazione aziendale che deve
definire in dettaglio gli obiettivi di razionalizzazione
attinenti al personale e agli assetti industriali e
finanziari. In caso di mancata approvazione del piano
triennale, il decreto motivato di reiezione è comunicato dal
Governo ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati per le determinazioni di loro competenza,
ivi compresa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25
giugno 1993, n. 206, come sostituito dall'articolo 7 del
presente decreto, la nomina dei nuovi componenti del consiglio
di amministrazione.
2. L'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n.206, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Convenzione). - 1. Entro il 31
marzo 1994 è stipulata una convenzione tra la società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine
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di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni della
legge 6 agosto 1990, n.223.
2. La convenzione disciplina, in attuazione della
vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi posti a
carico della società concessionaria. Essa prevede la
stipulazione, ogni tre anni, di un contratto di servizio nel
quale per ciascun triennio è indicato l'ammontare del canone
di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese
radiotelevisive private, e sono individuati i criteri sulla
cui base il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
fissa l'adeguamento annuale del sovrapprezzo, dovuto dagli
abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento
speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di
apparecchi radioriceventi o televisivi e del canone
complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici
o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri
sono basati su parametri di produttività, su obiettivi di
qualità del servizio, nonché su ulteriori indicatori
economico-finanziari e di gestione aziendale, e non possono
comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di
inflazione programmato. La convenzione prevede altresì
procedure e modalità di rinnovo del contratto di servizio,
escludendo il rinnovo tacito. Per il contratto di servizio
1994-96 il canone di concessione per l'anno 1996 sarà
ridefinito secondo le determinazioni della relativa legge
finanziaria.
3. Prima che siano resi esecutivi, la convenzione e
i contratti di servizio sono trasmessi alla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, che esprime il proprio parere entro
trenta giorni. La società concessionaria riferisce
trimestralmente alla Commissione sull'attuazione degli
indirizzi.".
3. Il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla
televisione, il canone di abbonamento speciale per la
detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi
radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto
per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a
bordo di automezzi o autoscafi è fissato per l'anno 1995 e per
l'anno 1996 nelle misure indicate, rispettivamente, nella
tabella A e nella tabella B allegate al presente
decreto.
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