| 1. La società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e le società da essa controllate effettuano,
entro il 30 giugno 1994, la rideterminazione dei valori
iscritti in bilancio ed in inventario con riferimento
all'esercizio 1993. La rideterminazione deve essere
certificata da una relazione redatta, in conformità ai criteri
di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n.408, da
una o più società specializzate, ovvero da uno o più soggetti
in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88.
2. In attesa della rideterminazione definitiva di cui al
comma 1, gli organi sociali possono procedere in via
transitoria, entro il 30 aprile 1994, alla rettifica anche
parziale, secondo criteri prudenziali, dei valori iscritti in
bilancio ed in inventario per l'esercizio 1993, senza
osservare le modalità di cui al comma 1.
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