| 1. Alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo
alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. di cui all'articolo
2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive
modificazioni ed integrazioni, si applica l'articolo 14, commi
3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359.
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