| 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993,
n.206, è sostituito dal seguente:
"1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina
del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una
ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel
suo complesso, il consiglio di amministrazione della società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è
composto di cinque membri, nominati con determinazione
adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto
prestigio professionale e di notoria indipendenza di
comportamenti, che si siano distinti in attività economiche,
scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della
comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze
manageriali. Essi durano in carica per non più di due esercizi
sociali. La carica di membro del consiglio di amministrazione
è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al
Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei
comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché
con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con
imprese e società pubbliche e private interessate
all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e
concorrenti della concessionaria ed altresì con la titolarità
di cariche nei consigli di amministrazione di società
controllate dalla concessionaria. Successivamente alla
conversione dei crediti in capitale, alle riunioni convocate
per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano
triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame
dell'andamento economico e finanziario della gestione
partecipa il direttore generale della Cassa depositi e
prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti
delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il
consiglio di amministrazione della società concessionaria
procede, altresì, a verifiche bimestrali sulla attuazione del
piano editoriale e ne informa con apposita relazione la
Pag. 11
Commissione bicamerale, le Commissioni parlamentari competenti
e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La
Commissione bicamerale può formulare, con delibera assunta con
la maggioranza assoluta dei componenti, motivate proposte al
consiglio di amministrazione in ordine al rispetto delle linee
e degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonché
all'adeguamento del piano stesso da parte delle reti e testate
nel corso del periodo temporale di validità del piano.".
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993,
n. 206, è abrogato.
| |