| 1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione
radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24
della legge 6 agosto 1990, n.223, il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni stipula una convenzione di durata
triennale per gli anni 1994, 1995 e 1996 con un concessionario
per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di
garantire con gli impianti già disponibili la copertura della
maggior parte del territorio nazionale.
2. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere
l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni
impianto, nell'orario tra le ore 8 e le ore 21, almeno il
sessanta per cento del numero annuo complessivo di ore
dedicate dalle Camere alle sedute d'aula. Tali trasmissioni
non possono essere interrotte, precedute e seguite, per un
tempo di trenta minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da
annunci pubblicitari o politici. La convenzione è rinnovabile
fino alla completa realizzazione da parte della concessionaria
pubblica della rete radiofonica riservata esclusivamente alla
trasmissione dei lavori parlamentari di cui all'articolo 24,
comma 1, della legge 6 agosto 1990, n.223.
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3. La scelta del concessionario avviene mediante gara,
tenuto conto dei seguenti criteri:
a) precedenti attività di informazione di
interesse generale;
b) affidabilità tecnica della proposta;
c) minore contributo finanziario richiesto per il
servizio;
d) investimenti effettuati nel settore.
4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le
modalità e nei termini previsti dalla convenzione di cui al
comma 1 è pari a lire 10 miliardi annui.
5. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, nei limiti di lire 10 miliardi annui, per
ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede quanto a
lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 ed a lire
6 miliardi per il 1996, a carico dello stanziamento iscritto
al capitolo 1099 dello stato di previsione del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni per gli anni medesimi e,
quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1996, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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