| 1. Per gli anni 1994 e 1995 il canone di concessione a
carico della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è
determinato nella misura di lire 40 miliardi per ciascuno dei
predetti anni.
2. All'onere relativo al minore introito derivante dal
comma 1, valutato in lire 120 miliardi per ciascuno degli anni
1994 e 1995, si provvede, per l'anno 1994, a carico dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno,
all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo, e, per l'anno 1995, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del predetto
stato di previsione per l'anno 1995, all'uopo utilizzando,
quanto a lire 93,6 miliardi, parte dell'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto
a lire 26,4 miliardi, parte dell'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
3. In materia di trasmissione di messaggi pubblicitari da
parte della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo si applica l'articolo 8, comma 6, della legge
6 agosto 1990, n.223.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione del presente decreto.
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