| Onorevoli Colleghi! - La disciplina del riconoscimento
agli effetti civili delle festività religiose è dettata dalla
legge 27 maggio 1949, n. 260, che ha subito notevoli
modificazioni ad opera della legge 5 marzo 1977, n. 54.
Fino al 1976 lo Stato riconosceva come giorni festivi agli
effetti civili le festività religiose riconosciute tali
dall'articolo 11 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che
ratificò il Concordato stipulato con la Santa Sede in quello
stesso anno. Esse erano: il primo giorno dell'anno, l'Epifania
(6 gennaio), San Giuseppe (19 marzo), l'Ascensione, il
Corpus Domini, S.S. Pietro e Paolo (29 giugno),
l'Assunzione della Beata Vergine (15 agosto), Ognissanti (1^
novembre), l'Immacolata (8 dicembre), Natale (25 dicembre). A
queste si aggiungevano due festività, ufficialmente non
riconosciute dalla Chiesa agli effetti del precetto festivo,
ma di lunga e consolidata tradizione popolare: il lunedì dopo
Pasqua (o lunedì dell'Angelo), e il 26 dicembre (Santo
Stefano).
Nel 1977 vennero espressamente abrogate agli effetti
civili e nella cadenza infrasettimanale diversa dalla
domenica, l'Epifania, San Giuseppe, l'Ascensione, il Corpus
Domini, Santi Pietro e Paolo. Ciò avvenne per iniziativa
dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole
Giulio Andreotti, che fu motivata dalla loro "negativa
incidenza sulla produttività sia delle aziende che dei
pubblici uffici" (Atto Senato n. 227 - VII legislatura).
Successivamente con l'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, e in applicazione
del nuovo concordato con la Santa Sede, venivano reintrodotte
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l'Epifania e, per la sola città di Roma, la festività dei
Santi Pietro e Paolo, quali patroni dell'Urbe.
Tuttavia, l'attuale regime delle festività religiose agli
effetti civili, in un Paese di forte radicamento della
religione cattolica, presenta incongruenze con realtà di altri
Paesi, aderenti o non all'Unione europea, in cui la presenza
della religione cattolica è minore o addirittura
minoritaria.
L'Ascensione, scomparsa dal calendario delle festività
civili in Italia, in Spagna e in Portogallo, è invece
civilmente riconosciuta tale in Austria, in Belgio, in
Danimarca, in Finlandia, in Francia, in Germania, in
Lussemburgo, in Olanda, in Norvegia, in Svezia e in
Svizzera.
Il Corpus Domini è festività agli effetti civili in
Austria e in Portogallo.
Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Olanda,
Norvegia, Svezia e Svizzera riconoscono agli effetti civili il
"lunedì di Pentecoste".
Solo la vecchia festività di San Giuseppe si è conservata
nella sola Spagna.
La presente proposta di legge intende pertanto adeguare la
materia del riconoscimento delle festività ufficialmente
riconosciute dalla Chiesa Cattolica e quelle di forte
tradizione cattolica popolare alla attualità degli altri Paesi
dell'Unione europea. A tale proposito i motivi che
determinarono il Governo nel 1977 alla soppressione di alcune
festività devono ritenersi superati dalla attuale realtà
economico-produttiva. Ciò in quanto, in una logica di
concorrenzialità di mercato, più che la produzione secondo i
princìpi dell'"economia di scala" assumono sempre più
importanza altri parametri quali la pressione fiscale e gli
oneri impropri che gravano sulle imprese, la politica
creditizia a favore delle imprese stesse, l'impiego di nuove
tecnologie che consentano una buona conoscenza delle
previsioni della domanda di mercato e l'abbattimento dei costi
di produzione. Tanto che gran parte degli altri Paesi ad
economia avanzata, ad eccezione dei "cattolicissimi" Italia,
Spagna e Portogallo, non ha ritenuto di adottare provvedimenti
simili alla legge n. 54 del 1977, mantenendosi comunque sempre
altamente competitivi, senza recare alcun pregiudizio ai
sentimenti religiosi e popolari più diffusi, tramandati dalla
cultura delle precedenti generazioni, per premiare logiche
economicistiche grossolane e superate, come purtroppo si è
verificato in Italia. Di ben altra portata, in questo Paese,
avrebbero dovuto essere i provvedimenti a sostegno
dell'economia che non la riduzione delle festività!
La reintroduzione delle festività soppresse dalla legge n.
54 del 1977 intende ridare significato alla tradizione
popolare, non determina scompensi significativi alla
produttività delle aziende, trasferisce una quota maggiore di
reddito prodotto ad altri comparti di mercato ad alto valore
aggiunto, quali il turismo e il tempo libero, con buoni
ritorni economici per l'economia nel suo complesso, e
risulterebbe più coerente con quel che avviene negli altri
Paesi europei.
L'articolo 1 della presente proposta di legge abroga il
primo comma dell'articolo 1 della legge n. 54 del 1977,
reintroducendo le festività religiose soppresse agli effetti
civili già elencate all'articolo 2 della legge n. 260 del
1949.
L'articolo 2 introduce la festività del "lunedì di
Pentecoste".
Infine, l'articolo 3 intende rimediare a un fatto anomalo
introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 792
del 1985, accordando alla sola città di Roma una tutela avente
forza di legge per il riconoscimento della festività del Santo
Patrono. Con tale articolo si intende determinare il
riconoscimento per legge della festività del Santo Patrono di
ogni comunità civile e religiosa, finora oggetto di uso e
consuetudine.
Nulla è innovato per quanto concerne il regime delle
festività civili 25 aprile, 1^ maggio, 2 giugno e 4
novembre.
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