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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59707
DDL4975-0002
Progetto di legge Camera n. 4975 - testo presentato - (DDL13-4975)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C4975. TESTIPDL
...C4975.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4975 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La disciplina del riconoscimento
  agli effetti civili delle festività religiose è dettata dalla
  legge 27 maggio 1949, n. 260, che ha subito notevoli
  modificazioni ad opera della legge 5 marzo 1977, n. 54.
     Fino al 1976 lo Stato riconosceva come giorni festivi agli
  effetti civili le festività religiose riconosciute tali
  dall'articolo 11 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che
  ratificò il Concordato stipulato con la Santa Sede in quello
  stesso anno.  Esse erano: il primo giorno dell'anno, l'Epifania
  (6 gennaio), San Giuseppe (19 marzo), l'Ascensione, il
  Corpus Domini,  S.S. Pietro e Paolo (29 giugno),
  l'Assunzione della Beata Vergine (15 agosto), Ognissanti (1^
  novembre), l'Immacolata (8 dicembre), Natale (25 dicembre).  A
  queste si aggiungevano due festività, ufficialmente non
  riconosciute dalla Chiesa agli effetti del precetto festivo,
  ma di lunga e consolidata tradizione popolare: il lunedì dopo
  Pasqua (o lunedì dell'Angelo), e il 26 dicembre (Santo
  Stefano).
     Nel 1977 vennero espressamente abrogate agli effetti
  civili e nella cadenza infrasettimanale diversa dalla
  domenica, l'Epifania, San Giuseppe, l'Ascensione, il  Corpus
  Domini,  Santi Pietro e Paolo.  Ciò avvenne per iniziativa
  dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole
  Giulio Andreotti, che fu motivata dalla loro "negativa
  incidenza sulla produttività sia delle aziende che dei
  pubblici uffici" (Atto Senato n. 227 - VII legislatura).
  Successivamente con l'articolo 1 del decreto del Presidente
  della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, e in applicazione
  del nuovo concordato con la Santa Sede, venivano reintrodotte
 
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  l'Epifania e, per la sola città di Roma, la festività dei
  Santi Pietro e Paolo, quali patroni dell'Urbe.
     Tuttavia, l'attuale regime delle festività religiose agli
  effetti civili, in un Paese di forte radicamento della
  religione cattolica, presenta incongruenze con realtà di altri
  Paesi, aderenti o non all'Unione europea, in cui la presenza
  della religione cattolica è minore o addirittura
  minoritaria.
     L'Ascensione, scomparsa dal calendario delle festività
  civili in Italia, in Spagna e in Portogallo, è invece
  civilmente riconosciuta tale in Austria, in Belgio, in
  Danimarca, in Finlandia, in Francia, in Germania, in
  Lussemburgo, in Olanda, in Norvegia, in Svezia e in
  Svizzera.
     Il  Corpus Domini  è festività agli effetti civili in
  Austria e in Portogallo.
     Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Olanda,
  Norvegia, Svezia e Svizzera riconoscono agli effetti civili il
  "lunedì di Pentecoste".
     Solo la vecchia festività di San Giuseppe si è conservata
  nella sola Spagna.
     La presente proposta di legge intende pertanto adeguare la
  materia del riconoscimento delle festività ufficialmente
  riconosciute dalla Chiesa Cattolica e quelle di forte
  tradizione cattolica popolare alla attualità degli altri Paesi
  dell'Unione europea.  A tale proposito i motivi che
  determinarono il Governo nel 1977 alla soppressione di alcune
  festività devono ritenersi superati dalla attuale realtà
  economico-produttiva.  Ciò in quanto, in una logica di
  concorrenzialità di mercato, più che la produzione secondo i
  princìpi dell'"economia di scala" assumono sempre più
  importanza altri parametri quali la pressione fiscale e gli
  oneri impropri che gravano sulle imprese, la politica
  creditizia a favore delle imprese stesse, l'impiego di nuove
  tecnologie che consentano una buona conoscenza delle
  previsioni della domanda di mercato e l'abbattimento dei costi
  di produzione.  Tanto che gran parte degli altri Paesi ad
  economia avanzata, ad eccezione dei "cattolicissimi" Italia,
  Spagna e Portogallo, non ha ritenuto di adottare provvedimenti
  simili alla legge n. 54 del 1977, mantenendosi comunque sempre
  altamente competitivi, senza recare alcun pregiudizio ai
  sentimenti religiosi e popolari più diffusi, tramandati dalla
  cultura delle precedenti generazioni, per premiare logiche
  economicistiche grossolane e superate, come purtroppo si è
  verificato in Italia.  Di ben altra portata, in questo Paese,
  avrebbero dovuto essere i provvedimenti a sostegno
  dell'economia che non la riduzione delle festività!
     La reintroduzione delle festività soppresse dalla legge n.
  54 del 1977 intende ridare significato alla tradizione
  popolare, non determina scompensi significativi alla
  produttività delle aziende, trasferisce una quota maggiore di
  reddito prodotto ad altri comparti di mercato ad alto valore
  aggiunto, quali il turismo e il tempo libero, con buoni
  ritorni economici per l'economia nel suo complesso, e
  risulterebbe più coerente con quel che avviene negli altri
  Paesi europei.
     L'articolo 1 della presente proposta di legge abroga il
  primo comma dell'articolo 1 della legge n. 54 del 1977,
  reintroducendo le festività religiose soppresse agli effetti
  civili già elencate all'articolo 2 della legge n. 260 del
  1949.
     L'articolo 2 introduce la festività del "lunedì di
  Pentecoste".
     Infine, l'articolo 3 intende rimediare a un fatto anomalo
  introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 792
  del 1985, accordando alla sola città di Roma una tutela avente
  forza di legge per il riconoscimento della festività del Santo
  Patrono.  Con tale articolo si intende determinare il
  riconoscimento per legge della festività del Santo Patrono di
  ogni comunità civile e religiosa, finora oggetto di uso e
  consuetudine.
     Nulla è innovato per quanto concerne il regime delle
  festività civili 25 aprile, 1^ maggio, 2 giugno e 4
  novembre.
 
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