| 1. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le consuetudini recepite dai contratti collettivi di
categoria, sia integrativi che aziendali, o deliberate dagli
organi elettivi locali o riconosciuti con atti di autorità
ecclesiastiche locali, concernenti la ricorrenza della festa
del Santo Patrono, sono riconosciute agli effetti civili
limitatamente al territorio a cui si riferiscono".
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