| 1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione della
finanza pubblica, le consultazioni elettorali previste per il
rinnovo del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, dei
consigli regionali, provinciali e comunali e per i
referendum possono avere luogo contemporaneamente. Le
operazioni di voto devono tenersi o nel primo semestre
dell'anno, in un periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15
luglio, o nel secondo semestre dell'anno, in un periodo
compreso tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre.
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