| (Prescrizioni tecniche).
1. Negli ambienti e nei mezzi di trasporto di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo
2, almeno il 20 per cento dei posti deve soddisfare
caratteristiche di ampiezza e di distanza tra le file dei
posti tali da rendere agevole la loro fruizione da parte delle
persone di altezza superiore a metri 1,85.
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2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le
organizzazioni degli utenti e dei consumatori, definisce, con
apposito decreto da emanare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le
caratteristiche dei posti di cui al comma 1, facendo
riferimento alla variazione della statura media individuata
dagli organismi statistici ufficiali.
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