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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59726
DDL4979-0002
Progetto di legge Camera n. 4979 - testo presentato - (DDL13-4979)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C4979. TESTIPDL
...C4979.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4979 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La questione dell'esercizio del
  diritto di voto per i residenti all'estero, come ben noto, è
  stata affrontata per decenni ed il problema è stato posto sia
  sotto l'aspetto della modifica costituzionale sia con
  l'intervento di una legge ordinaria.
     Sono passate molte legislature, sono cambiati i tempi ed
  il problema di milioni di cittadini italiani esclusi
  dall'esercizio dei diritti è stato affrontato con spirito
  completamente diverso, cioè con spirito unitario, dalle forze
  politiche, rendendosi tutti conto che i milioni di nostri
  connazionali residenti all'estero costituiscono una grande
  risorsa e una grande ricchezza sul piano culturale, economico
  e su quello dei rapporti internazionali nonché nelle grandi
  dimensioni morali e politiche.
     E' stata proposta la modifica all'articolo 48 della
  Costituzione per consentire l'esercizio di voto degli italiani
  all'estero con la proposta di legge costituzionale risultante
  dal testo unificato degli A.C. n. 105 e n. 982, Tremaglia e
  altri, che è stata approvata dalla Camera dei deputati il 4
  giugno 1997.
     Il testo all'articolo 1, modificando l'articolo 48 della
  Costituzione, afferma che: "La legge assicura le condizioni
  per l'effettivo esercizio del diritto di voto dei cittadini
  residenti all'estero per l'elezione del Parlamento nazionale.
  A tal fine è istituita una circoscrizione Estero, cui sono
  assegnati seggi elettorale secondo criteri determinati dalla
  legge".
     Trasmesso al Senato della Repubblica in data 11 marzo 1998
  il testo dell'articolo 1 veniva così modificato: "La legge
  stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di
  voto dei cittadini italiani residenti all'estero per
  l'elezione del Parlamento e ne assicura l'effettività.  A tal
  fine è istituita una circoscrizione Estero, cui sono assegnati
 
                               Pag. 2
 
  seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo
  criteri determinati dalla legge".
     Trasmesso alla Camera dei deputati il 12 marzo 1998 lo
  stesso testo veniva poi approvato, sempre in prima
  deliberazione, il 1^ aprile 1998.
     Emerge chiaramente da tale contesto che sta per essere
  istituita una circoscrizione Estero cui sono assegnati seggi
  nel numero che deve essere stabilito con norma costituzionale.
  Occorre quindi provvedere in tal senso.
     E' bene ricordare i precedenti per conoscere quale è stato
  l'orientamento delle forze politiche e del Consiglio generale
  degli italiani all'estero (CGIE) su questa questione
  fondamentale: quella di decidere quanti deputati e senatori
  nella circoscrizione Estero dovevano essere eletti in
  rappresentanza degli italiani all'estero.
     Ora che stiamo per dare attuazione, con la modifica
  all'articolo 48 della Costituzione, all'esercizio del diritto
  di voto, dobbiamo stabilire proprio l'altra modifica agli
  articoli 56 e 57 con estrema chiarezza e immediatezza, tenuto
  conto che non vi sono più le questioni giurisdizionali poste
  dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.
     Per completare il quadro vi è da ricordare che è in
  discussione anche la proposta di legge ordinaria con la quale
  si prevede il voto per corrispondenza e si affrontano gli
  altri problemi circa le modalità, i problemi di cittadinanza,
  i rapporti con gli Stati ospitanti, la propaganda, eccetera.
  Bisogna quindi disciplinare tutto quanto concerne l'elettorato
  attivo e assicurare le condizioni per un esercizio effettivo
  del diritto di voto da parte degli elettori residenti
  all'estero.
     Si deve pertanto modificare l'articolo 56 della
  Costituzione recante norme per la elezione della Camera dei
  deputati e l'articolo 57 della Costituzione recante norme per
  la elezione del Senato della Repubblica.
     Con la presente proposta di legge costituzionale i
  cittadini residenti all'estero potranno eleggere un
  determinato numero di componenti delle due Camere nella
  circoscrizione Estero in una articolazione di collegi che
  saranno determinati con legge ordinaria.
     Gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge
  costituzionale permettono di recepire quanto già era stato
  approvato dalla Camera dei deputati nel 1993, secondo le
  indicazioni emerse dai lavori del Consiglio generale degli
  italiani all'estero nella seduta straordinaria del 1992 e
  quanto era stato deciso dalla Camera dei deputati e dal Senato
  della Repubblica, già in prima lettura, nel disegno di legge
  costituzionale del Governo, sempre ai primi di agosto 1993.
     Accenniamo ai precedenti che difficilmente possono essere
  smentiti dalla diverse forze politiche, proprio perché queste
  ultime li avevano proposti.
     Si ripropone di far eleggere un numero di venti deputati e
  di dieci senatori da parte delle comunità italiane all'estero
  nella circoscrizione Estero.
     Nel 1994 la medesima norma era prevista nel testo
  unificato degli A.C. n. 469, Tremaglia, del 6 maggio 1994;
  A.C. n. 2840, Berlinguer ed altri, del 6 luglio 1995; A.C. n.
  2880, Moioli-Giovanardi ed altri, del 13 luglio 1995; A.C. n.
  2888, Andreatta-Elia-Jervolino Russo ed altri, del 14 luglio
  1995.
     A sostegno della presente proposta di legge
  costituzionale, si trascrive la presa di posizione del
  comitato di presidenza del CGIE dell'11 settembre 1995 che
  così recita: "Il comitato di presidenza del CGIE, riunito a
  Roma l'11 settembre 1995, ha esaminato i lavori parlamentari
  sull'esercizio del voto all'estero, con riferimento specifico
  a quanto accaduto alla Camera dei deputati il 1^ agosto 1995,
  nel dibattito sui progetti di legge di revisione
  costituzionale del testo unificato
  Tremaglia-Berlinguer-Andreatta-Moioli.  Questi progetti erano
  tutti esattamente uguali nell'articolato per la revisione
  degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione, introducendo la
  norma per la costituzione della "Circoscrizione Estero" e per
  quanto si riferiva alla elezione di diretti rappresentanti dei
  nostri connazionali, prescrivendo, tutti i progetti senza
 
                               Pag. 3
 
  alcuna distinzione, la elezione per una quota prefissata di 20
  deputati e di 10 senatori".
     Dopo che la Camera dei deputati aveva modificato tali
  numeri il comitato di presidenza, in conformità ai deliberati
  CGIE, ha espresso le seguenti richieste:
       "1) che il Senato possa esaminare immediatamente nella
  Commissione affari costituzionali e poi in Aula, ed entro il
  mese di settembre, i progetti di legge di revisione
  costituzionale degli articoli 48, 56 e 57;
       2) considerato che i progetti già presentati alla Camera
  a firma Tremaglia-Berlinguer-Andreatta-Moioli sono espressione
  di una grande maggioranza parlamentare e sostengono la stessa,
  uguale indicazione per eleggere 20 deputati e 10 senatori, il
  comitato di presidenza chiede che gli stessi siano rimessi "in
  pristino", cioè che il Senato, rivedendo quanto successo alla
  Camera, voglia approvare un progetto di legge sulla stessa
  linea di quei progetti, stabilendo la norma che prevede 20
  deputati e 10 senatori; solo in tal modo si potrà avere la
  certezza che alle prossime elezioni politiche i cittadini
  italiani residenti all'estero possano finalmente godere degli
  stessi diritti dei cittadini italiani in Patria;
       3) il comitato di presidenza chiede che i momenti
  dell'approvazione del progetto di revisione costituzionale di
  cui si tratta, esaurita la prima lettura entro il mese di
  settembre, vedano la seconda lettura tra la Camera e il Senato
  dopo tre mesi, quindi per la fine dell'anno, o nel mese di
  gennaio 1996 e quindi in tempi idonei per far votare i nostri
  connazionali per le prossime elezioni politiche.  La legge
  ordinaria per l'elettorato attivo potrebbe essere discussa e
  approvata durante il periodo dei tre mesi intercorrenti tra la
  prima e la seconda lettura della legge di revisione
  costituzionale.  Così si compirebbe un atto di giustizia e di
  riparazione per i cittadini italiani non residenti in
  Italia".
     E' vero che tutto ciò appartiene al passato; abbiamo
  voluto solo farne un richiamo perché, con serenità, tutte le
  forze politiche che costituiscono una grande maggioranza del
  Parlamento, che già si sono espresse su quei numeri e che
  hanno approvato la proposta di legge costituzionale della
  circoscrizione Estero, possano riprendere il testo della
  proposta di legge Tremaglia-Berlinguer-Andreatta-Moioli, nel
  quale si era raggiunto l'accordo di venti deputati e dieci
  senatori e in questo senso così sottoscrivere la presente
  proposta di legge costituzionale per rendere giustizia a
  milioni di nostri connazionali e determinare un nuovo corso
  istituzionale, con la partecipazione finalmente degli italiani
  nel mondo nel Parlamento italiano.
     E' necessario sottolineare: che la quota proposta di venti
  e dieci tra deputati e senatori è fissa e quindi non è
  sottoposta alle variazioni in percentuali maggiori derivate da
  nuove iscrizioni di cittadinanza e comunque a nuove iscrizioni
  all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE); che
  gli aventi diritto al voto sono comunque quelli residenti
  all'estero iscritti all'AIRE; che gli iscritti all'anagrafe
  consolare per gli italiani all'estero sono 3.529.680 mentre
  quelli iscritti all'anagrafe dei comuni per ora sono
  2.497.580.
     Se è vero che gli aventi diritto al voto cittadini
  italiani in Italia sono poco più di 40 milioni e gli elettori
  tra i cittadini residenti all'estero sono allo stato
  3.500.000, consideriamo che dovremmo fare una percentuale per
  calcolare i deputati candidati degli italiani all'estero,
  partendo da 630 deputati e per quanto riguarda i senatori da
  315.
     Si ritiene pertanto nettamente al di sotto di queste
  proporzioni le indicazioni che si propongono di venti deputati
  e dieci senatori, opportune e di conseguenza decisamente
  accettabili.
 
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