| Onorevoli Colleghi! - La questione dell'esercizio del
diritto di voto per i residenti all'estero, come ben noto, è
stata affrontata per decenni ed il problema è stato posto sia
sotto l'aspetto della modifica costituzionale sia con
l'intervento di una legge ordinaria.
Sono passate molte legislature, sono cambiati i tempi ed
il problema di milioni di cittadini italiani esclusi
dall'esercizio dei diritti è stato affrontato con spirito
completamente diverso, cioè con spirito unitario, dalle forze
politiche, rendendosi tutti conto che i milioni di nostri
connazionali residenti all'estero costituiscono una grande
risorsa e una grande ricchezza sul piano culturale, economico
e su quello dei rapporti internazionali nonché nelle grandi
dimensioni morali e politiche.
E' stata proposta la modifica all'articolo 48 della
Costituzione per consentire l'esercizio di voto degli italiani
all'estero con la proposta di legge costituzionale risultante
dal testo unificato degli A.C. n. 105 e n. 982, Tremaglia e
altri, che è stata approvata dalla Camera dei deputati il 4
giugno 1997.
Il testo all'articolo 1, modificando l'articolo 48 della
Costituzione, afferma che: "La legge assicura le condizioni
per l'effettivo esercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti all'estero per l'elezione del Parlamento nazionale.
A tal fine è istituita una circoscrizione Estero, cui sono
assegnati seggi elettorale secondo criteri determinati dalla
legge".
Trasmesso al Senato della Repubblica in data 11 marzo 1998
il testo dell'articolo 1 veniva così modificato: "La legge
stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di
voto dei cittadini italiani residenti all'estero per
l'elezione del Parlamento e ne assicura l'effettività. A tal
fine è istituita una circoscrizione Estero, cui sono assegnati
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seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo
criteri determinati dalla legge".
Trasmesso alla Camera dei deputati il 12 marzo 1998 lo
stesso testo veniva poi approvato, sempre in prima
deliberazione, il 1^ aprile 1998.
Emerge chiaramente da tale contesto che sta per essere
istituita una circoscrizione Estero cui sono assegnati seggi
nel numero che deve essere stabilito con norma costituzionale.
Occorre quindi provvedere in tal senso.
E' bene ricordare i precedenti per conoscere quale è stato
l'orientamento delle forze politiche e del Consiglio generale
degli italiani all'estero (CGIE) su questa questione
fondamentale: quella di decidere quanti deputati e senatori
nella circoscrizione Estero dovevano essere eletti in
rappresentanza degli italiani all'estero.
Ora che stiamo per dare attuazione, con la modifica
all'articolo 48 della Costituzione, all'esercizio del diritto
di voto, dobbiamo stabilire proprio l'altra modifica agli
articoli 56 e 57 con estrema chiarezza e immediatezza, tenuto
conto che non vi sono più le questioni giurisdizionali poste
dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.
Per completare il quadro vi è da ricordare che è in
discussione anche la proposta di legge ordinaria con la quale
si prevede il voto per corrispondenza e si affrontano gli
altri problemi circa le modalità, i problemi di cittadinanza,
i rapporti con gli Stati ospitanti, la propaganda, eccetera.
Bisogna quindi disciplinare tutto quanto concerne l'elettorato
attivo e assicurare le condizioni per un esercizio effettivo
del diritto di voto da parte degli elettori residenti
all'estero.
Si deve pertanto modificare l'articolo 56 della
Costituzione recante norme per la elezione della Camera dei
deputati e l'articolo 57 della Costituzione recante norme per
la elezione del Senato della Repubblica.
Con la presente proposta di legge costituzionale i
cittadini residenti all'estero potranno eleggere un
determinato numero di componenti delle due Camere nella
circoscrizione Estero in una articolazione di collegi che
saranno determinati con legge ordinaria.
Gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge
costituzionale permettono di recepire quanto già era stato
approvato dalla Camera dei deputati nel 1993, secondo le
indicazioni emerse dai lavori del Consiglio generale degli
italiani all'estero nella seduta straordinaria del 1992 e
quanto era stato deciso dalla Camera dei deputati e dal Senato
della Repubblica, già in prima lettura, nel disegno di legge
costituzionale del Governo, sempre ai primi di agosto 1993.
Accenniamo ai precedenti che difficilmente possono essere
smentiti dalla diverse forze politiche, proprio perché queste
ultime li avevano proposti.
Si ripropone di far eleggere un numero di venti deputati e
di dieci senatori da parte delle comunità italiane all'estero
nella circoscrizione Estero.
Nel 1994 la medesima norma era prevista nel testo
unificato degli A.C. n. 469, Tremaglia, del 6 maggio 1994;
A.C. n. 2840, Berlinguer ed altri, del 6 luglio 1995; A.C. n.
2880, Moioli-Giovanardi ed altri, del 13 luglio 1995; A.C. n.
2888, Andreatta-Elia-Jervolino Russo ed altri, del 14 luglio
1995.
A sostegno della presente proposta di legge
costituzionale, si trascrive la presa di posizione del
comitato di presidenza del CGIE dell'11 settembre 1995 che
così recita: "Il comitato di presidenza del CGIE, riunito a
Roma l'11 settembre 1995, ha esaminato i lavori parlamentari
sull'esercizio del voto all'estero, con riferimento specifico
a quanto accaduto alla Camera dei deputati il 1^ agosto 1995,
nel dibattito sui progetti di legge di revisione
costituzionale del testo unificato
Tremaglia-Berlinguer-Andreatta-Moioli. Questi progetti erano
tutti esattamente uguali nell'articolato per la revisione
degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione, introducendo la
norma per la costituzione della "Circoscrizione Estero" e per
quanto si riferiva alla elezione di diretti rappresentanti dei
nostri connazionali, prescrivendo, tutti i progetti senza
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alcuna distinzione, la elezione per una quota prefissata di 20
deputati e di 10 senatori".
Dopo che la Camera dei deputati aveva modificato tali
numeri il comitato di presidenza, in conformità ai deliberati
CGIE, ha espresso le seguenti richieste:
"1) che il Senato possa esaminare immediatamente nella
Commissione affari costituzionali e poi in Aula, ed entro il
mese di settembre, i progetti di legge di revisione
costituzionale degli articoli 48, 56 e 57;
2) considerato che i progetti già presentati alla Camera
a firma Tremaglia-Berlinguer-Andreatta-Moioli sono espressione
di una grande maggioranza parlamentare e sostengono la stessa,
uguale indicazione per eleggere 20 deputati e 10 senatori, il
comitato di presidenza chiede che gli stessi siano rimessi "in
pristino", cioè che il Senato, rivedendo quanto successo alla
Camera, voglia approvare un progetto di legge sulla stessa
linea di quei progetti, stabilendo la norma che prevede 20
deputati e 10 senatori; solo in tal modo si potrà avere la
certezza che alle prossime elezioni politiche i cittadini
italiani residenti all'estero possano finalmente godere degli
stessi diritti dei cittadini italiani in Patria;
3) il comitato di presidenza chiede che i momenti
dell'approvazione del progetto di revisione costituzionale di
cui si tratta, esaurita la prima lettura entro il mese di
settembre, vedano la seconda lettura tra la Camera e il Senato
dopo tre mesi, quindi per la fine dell'anno, o nel mese di
gennaio 1996 e quindi in tempi idonei per far votare i nostri
connazionali per le prossime elezioni politiche. La legge
ordinaria per l'elettorato attivo potrebbe essere discussa e
approvata durante il periodo dei tre mesi intercorrenti tra la
prima e la seconda lettura della legge di revisione
costituzionale. Così si compirebbe un atto di giustizia e di
riparazione per i cittadini italiani non residenti in
Italia".
E' vero che tutto ciò appartiene al passato; abbiamo
voluto solo farne un richiamo perché, con serenità, tutte le
forze politiche che costituiscono una grande maggioranza del
Parlamento, che già si sono espresse su quei numeri e che
hanno approvato la proposta di legge costituzionale della
circoscrizione Estero, possano riprendere il testo della
proposta di legge Tremaglia-Berlinguer-Andreatta-Moioli, nel
quale si era raggiunto l'accordo di venti deputati e dieci
senatori e in questo senso così sottoscrivere la presente
proposta di legge costituzionale per rendere giustizia a
milioni di nostri connazionali e determinare un nuovo corso
istituzionale, con la partecipazione finalmente degli italiani
nel mondo nel Parlamento italiano.
E' necessario sottolineare: che la quota proposta di venti
e dieci tra deputati e senatori è fissa e quindi non è
sottoposta alle variazioni in percentuali maggiori derivate da
nuove iscrizioni di cittadinanza e comunque a nuove iscrizioni
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE); che
gli aventi diritto al voto sono comunque quelli residenti
all'estero iscritti all'AIRE; che gli iscritti all'anagrafe
consolare per gli italiani all'estero sono 3.529.680 mentre
quelli iscritti all'anagrafe dei comuni per ora sono
2.497.580.
Se è vero che gli aventi diritto al voto cittadini
italiani in Italia sono poco più di 40 milioni e gli elettori
tra i cittadini residenti all'estero sono allo stato
3.500.000, consideriamo che dovremmo fare una percentuale per
calcolare i deputati candidati degli italiani all'estero,
partendo da 630 deputati e per quanto riguarda i senatori da
315.
Si ritiene pertanto nettamente al di sotto di queste
proporzioni le indicazioni che si propongono di venti deputati
e dieci senatori, opportune e di conseguenza decisamente
accettabili.
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