| 1. All'articolo 56 della Costituzione, al secondo comma, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Venti di essi sono
eletti dai cittadini residenti all'estero nella circoscrizione
Estero secondo le modalità stabilite dalla legge".
2. Dopo il quarto comma dell'articolo 56 della
Costituzione è aggiunto il seguente:
"La ripartizione dei seggi all'interno della
circoscrizione Estero si effettua secondo le modalità
stabilite dalla legge".
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