| 1. All'articolo 57 della Costituzione, al secondo comma,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Dieci di essi
sono eletti dai cittadini residenti all'estero in un'unica
circoscrizione Estero secondo le modalità stabilite dalla
legge. A tale fine la circoscrizione Estero è equiparata ad
una Regione italiana".
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