| (Professioni sanitarie infermieristiche
e professione sanitaria ostetrica).
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area
delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria
ostetrica svolgono con autonomia professionale attività
dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della
salute individuale e collettiva, espletando le funzioni
individuate dalle norme istitutive dei relativi profili
professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed
utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
dell'assistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle
proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione
ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione
delle funzioni e del ruolo delle professioni
infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla
realizzazione del diritto alla salute, al processo di
aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale,
all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della sanità
in Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea.
3. Il Ministero della sanità, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee
guida per:
a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie
della diretta responsabilità e gestione delle attività di
assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
b) la revisione dell'organizzazione del lavoro,
incentivando modelli di assistenza personalizzata.
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