| (Professioni sanitarie riabilitative).
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area
della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia
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professionale, nei confronti dei singoli individui e della
collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura,
alla riabilitazione e a procedure diagnostiche, al fine di
espletare le competenze proprie previste dai relativi profili
professionali.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle
proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione
ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle
funzioni delle professioni sanitarie dell'area della
riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la
diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e
didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del
cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento
della qualità organizzativa e professionale nel Servizio
sanitario nazionale, con l'obiettivo di una integrazione
omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri
Stati dell'Unione europea.
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