| (Professioni tecnico-sanitarie).
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area
tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale
svolgono, con autonomia professionale, attività
tecnico-diagnostiche su materiali biologici o sulla persona,
ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto
previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle
figure e dei relativi profili professionali definiti con
decreto del Ministro della sanità.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle
proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione
ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle
funzioni delle professioni sanitarie dell'area
tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la
diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e
didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo
di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità
organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale
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con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi
sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione
europea.
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