| (Formazione universitaria).
1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n.127, individua con uno o più
decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti
didattici di specifici corsi di laurea e di specializzazione
ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui
agli articoli 1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di
diploma universitario o di titolo equipollente per legge.
2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a
fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza
infermieristica sono autorizzate alla progressiva
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disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla
attivazione del corso di laurea.
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