| (Definizione delle professioni e dei relativi livelli di
inquadramento).
1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del
comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale,
include le diverse figure professionali esistenti o che
saranno individuate successivamente in una delle fattispecie
di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.
2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.502, come sostituito dall'articolo 19 del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n.517, definisce la disciplina
concorsuale, riservata al personale in possesso degli
specifici diplomi di laurea e di specializzazione di cui
all'articolo 5 della presente legge, per l'accesso ad una
nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla
quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per
l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di
cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di
dirigente del ruolo sanitario nell'ambito del proprio
bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante
organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere.
| |