| (Professioni sanitarie riabilitative).
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area
della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia
professionale, nei confronti dei singoli individui e della
collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura,
alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale,
al fine di espletare le competenze proprie previste dai
relativi profili professionali.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle
proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione
ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle
funzioni delle professioni sanitarie dell'area della
riabilitazione, al fine di contribuire, anche
attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni
organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto
alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e
al miglioramento della qualità organizzativa e professionale
nel Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di una
integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti
degli altri Stati dell'Unione europea.
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