| (Professioni tecnico-sanitarie).
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area
tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale
svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche
necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su
materiali biologici o sulla persona, ovvero attività
tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei
regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei
relativi profili professionali definiti con decreto del
Ministro della sanità.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle
proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione
ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle
funzioni delle professioni sanitarie dell'area
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tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche
attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni
organizzative e didattiche, al diritto alla salute del
cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento
della qualità organizzativa e professionale nel Servizio
sanitario nazionale con l'obiettivo di una integrazione
omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri
Stati dell'Unione europea.
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