| (Professioni tecniche della prevenzione).
1. Gli operatori delle professioni tecniche della
prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale
attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di
igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro,
di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità
pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque
svolgersi nell'ambito della responsabilità derivante dai
profili professionali.
2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano
linee guida per l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie e
nelle agenzie regionali per l'ambiente della diretta
responsabilità e gestione delle attività di competenza delle
professioni tecniche della prevenzione.
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