| (Formazione universitaria).
1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o più
decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti
didattici di specifici corsi universitari ai quali possono
accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1,
2, 3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma
universitario o di titolo equipollente per legge.
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2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a
fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza
infermieristica sono autorizzate alla progressiva
disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla
attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1.
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