| (Definizione delle professioni e dei relativi livelli di
inquadramento).
1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del
comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale,
include le diverse figure professionali esistenti o che
saranno individuate successivamente in una delle fattispecie
di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.
2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 19 del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina
concorsuale, riservata al personale in possesso degli
specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari
di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, per
l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo
sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a
quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio
sanitario nazionale di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono
istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario
nell'ambito del proprio bilancio, operando con
modificazioni compensative delle piante organiche su proposta
delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
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