| (Disposizioni transitorie).
1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la
qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono
istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed
ostetrica e possono attribuire l'incarico di dirigente
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del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi
universitari di cui all'articolo 5 della presente legge
l'incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da
contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite
numerico indicato dall'articolo 15- septies, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto
dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, dal direttore generale con un appartenente alle
professioni di cui all'articolo 1 della presente legge,
attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in
possesso di requisiti di esperienza e qualificazione
professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente
articolo comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un
numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione
organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le
disposizioni del comma 4 del citato articolo 15- septies.
Con specifico atto d'indirizzo del Comitato di settore per il
comparto sanità sono emanate le direttive all'Agenzia per la
rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni
(ARAN) per la definizione, nell'ambito del contratto
collettivo nazionale dell'area della dirigenza dei ruoli
sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del
Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei
dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonché delle
modalità di conferimento, revoca e verifica dell'incarico.
2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di
dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1,
per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio
1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per
l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle
attività della specifica area professionale.
3. La legge regionale che disciplina l'attività e la
composizione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive
modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio
dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo.
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