| 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono a pubblicare i bandi di
concorso relativi alle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova
istituzione per le quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non sono terminate le prove di esame dei
relativi concorsi e, contestualmente, alla nomina delle
commissioni giudicatrici di cui al regolamento adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo
1994, n. 298, e successive modificazioni.
2. Le commissioni giudicatrici devono provvedere alla
formazione della graduatoria, secondo le modalità previste dal
regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, e successive
modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione del bando.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono al conferimento definitivo delle sedi
farmaceutiche assegnate in base alla graduatoria di cui al
comma 2 entro trenta giorni dalla formazione della graduatoria
stessa.
| |