| 1. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano non provvedano a quanto disposto dai commi 1 e 3
dell'articolo 1 entro i termini previsti, il Ministro della
sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, propone al Consiglio dei ministri la nomina di un
commissario ad acta.
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2. Qualora le commissioni giudicatrici non provvedano a
quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 nei termini
previsti, i presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano nominano un commissario ad acta
incaricato della formazione della graduatoria concorsuale.
3. Nel caso dell'attivazione delle procedure sostitutive
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'assegnazione
definitiva delle sedi farmaceutiche di cui al comma 1
dell'articolo 1 deve comunque avvenire entro e non oltre il 30
giugno 1999.
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