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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59772
DDL4982-0002
Progetto di legge Camera n. 4982 - testo presentato - (DDL13-4982)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C4982. TESTIPDL
...C4982.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4982 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
  intende fornire un quadro normativo certo agli allevatori
  italiani che da troppi anni operano in un contesto definito da
  norme contraddittorie che hanno creato enormi difficoltà al
  comparto della zootecnia da latte.
     Come si può facilmente verificare dall'esame degli atti
  parlamentari, non è da oggi che affermiamo questa esigenza,
  diventata di dominio pubblico solo dopo che le proteste e i
  blocchi stradali attuati nei mesi scorsi dagli allevatori
  hanno reso scottante per tutti un problema che prima sembrava
  riguardare solo pochi e che non interessava minimamente
  l'opinione pubblica.
     La storia che ha portato gli allevatori a scendere in
  piazza e ad avviare un lungo braccio di ferro con il Governo
  prende avvio nel 1984.  Infatti, i regolamenti (CEE) n. 856/84
  e n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 istituirono il
  regime delle quote latte, assegnando all'Italia un
  quantitativo di riferimento pari a circa 99 milioni di
  quintali complessivi, sulla base di dati forniti dall'Istituto
  nazionale di statistica (ISTAT) per l'anno 1983 (pari a 98
  milioni di quintali).
     Nel 1985 l'Associazione italiana allevatori effettuò il
  primo censimento delle aziende in produzione, eseguito
  attraverso le organizzazioni professionali, che fornì
  indicazioni produttive differenti da quelle dell'ISTAT: la
  quota accertata era infatti di circa 89 milioni di
  quintali.
     L'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste decise
  di recuperare la differenza attribuendo d'ufficio a ciascuna
  azienda un quantitativo di riferimento sulla base di una
  produzione annua media moltiplicata per le consistenze di
  stalla.  Il problema fu sottovalutato, anzi probabilmente si
 
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  ritenne che con ampi spazi di mediazione una volta fatte le
  leggi si sarebbe trovato il modo di applicarle secondo le
  proprie esigenze.  Nel 1986, infatti, l'Italia ottenne dalla
  Comunità europea una modifica della disciplina di base
  contenuta nel citato regolamento (CEE) n.856/84 con cui venne
  equiparata alla figura del produttore quella delle
  associazioni dei produttori e/o delle loro unioni riconosciute
  ai sensi del regolamento (CEE) n.1360/68.  In tal modo si
  attribuì all'Unione nazionale tra le associazioni dei
  produttori di latte bovino (UNALAT), appositamente costituita
  e riconosciuta nello stesso 1986, il potere di risolvere il
  problema della definizione e della gestione dell'esatto
  ammontare della quota produttiva attraverso l'attribuzione
  alla stessa di una quota calcolata sottraendo dall'ammontare
  globale della quota Italia le quote spettanti ai produttori
  non associati delle associazioni dei produttori di latte
  (APL).
     Nel 1987 venne difatti assegnata all'UNALAT una quota
  ammontante a circa 92 milioni di quintali, mentre nel 1988
  venne avviata, affidandone l'incarico sempre all'Unione, una
  nuova rilevazione della produzione da cui però non scaturì
  alcun dato ufficiale.  Con il varo, nel 1992, del regolamento
  (CEE) n. 3950/92 la Comunità europea revocò l'equiparazione
  delle associazioni dei produttori di latte ai produttori ed
  impose all'Italia l'obbligo di applicazione immediata del
  regime quote a livello individuale.  L'Italia ottemperò
  formalmente alla richiesta comunitaria varando negli stessi
  mesi la legge n. 468 del 1992 con cui tuttavia vennero
  attribuite, anziché quantità uniche individuali, quote singole
  suddivise in quota A e quota B poiché vennero individuati due
  diversi anni di riferimento.  Per la ritardata applicazione del
  regime comunitario ed il superamento del quantitativo
  nazionale assegnato (cosa che per il momento non è ancora,
  peraltro, dato sapere con certezza) l'Italia si vide comminare
  una sanzione di circa lire 5.600 miliardi.
     Nel 1992 con la legge n. 468 del 1992 il legislatore si
  proponeva di regolamentare globalmente il settore sia sotto
  l'aspetto dell'accertamento delle produzioni che relativamente
  alla negoziazione delle quote, ma veniva commesso un errore
  macroscopico: venne licenziata una legge in cui non veniva
  istituito alcuno specifico capitolo che prevedesse le modalità
  per la copertura finanziaria delle multe dovute alla Comunità
  europea per gli splafonamenti avvenuti negli anni precedenti
  alla sua data di entrata in vigore, dando così vita ad una
  normativa priva di capacità di spesa (per la quale oggi i
  contribuenti devono pagare lire 1.000 miliardi l'anno).  Per di
  più la norma nel suo complesso si è rivelata di impossibile
  applicazione e da essa sono derivate solo ulteriori
  complicazioni per una vicenda di per sé tutt'altro che chiara.
  Solo dopo il 1992 si cercò realmente di mettere ordine nel
  settore pensando e redigendo norme in grado di essere
  compatibili con i requisiti dell'Unione europea e di venire
  incontro alle esigenze dei produttori.  Prese allora avvio in
  gran fretta il censimento delle quote da parte dell'Azienda di
  Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), per la
  verifica del reale ammontare individuale (che com'è a tutti
  noto, si basa su dati produttivi storici relativi al periodo
  1988-1989 e 1991-1992).  Per il reperimento di tali dati l'AIMA
  diede vita ad una complessa fase di censimento delle reali
  produzioni storiche, al fine di pervenire alla pubblicazione
  di un bollettino dei titolari di quota, il primo a non essere
  basato su dati di provenienza UNALAT.  Ciò permise di creare le
  condizioni per ricontrattare con la Comunità europea un
  aumento di quota (che si ottenne per un ammontare di 9 milioni
  di quintali subordinato al rientro entro il periodo 1995-1996
  delle attribuzioni nella quota nazionale stessa) ed ottenere
  una riduzione della multa dagli iniziali 5.600 miliardi di
  lire ai 3.620 miliardi di lire che stiamo ancora pagando.
     Le verifiche di campagna accertarono che l'UNALAT nel
  fornire all'AIMA i dati per i periodi di riferimento aveva
  largheggiato nell'attribuire la quota a molti produttori; il
  riscontro dei dati contabili riportò molte produzioni alla
 
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  loro dimensione reale, ed evidenziò che in molti passaggi di
  quota si erano verificate duplicazioni e che molti piani di
  miglioramento e di primo insediamento andavano a incrementare
  i quantitativi già attribuiti, pur non essendo ancora a regime
  o, addirittura, non essendo mai stati approvati.  Nella
  campagna 1994-1995 i dati relativi alla commercializzazione di
  latte rientrarono nelle quote assegnate, che peraltro, occorre
  ricordare, erano, in virtù delle decisioni comunitarie, ancora
  largamente superiori al quantitativo assegnato all'Italia
  dalla Comunità europea, facendo ben sperare per il futuro.  Nel
  periodo successivo il problema sfuggì di mano a causa delle
  decisioni prese in sede politica, che gettarono il settore nel
  caos più totale, per l'applicazione dell'obbligatoria, in
  quanto già prevista dalla legge n. 468 del 1992, riduzione del
  monte quote assegnato.  Si cominciò infatti a modificare più
  volte il quadro normativo di riferimento, introducendo i
  meccanismi più diversi per cercare di accontentare tutti e,
  mentre si succedevano i bollettini, oggetto di ricorsi
  sospensivi accolti dai vari tribunali amministrativi
  regionali, vennero adottate soluzioni legislative
  estemporanee, come l'autocertificazione delle quote da parte
  degli allevatori, o la modifica dei meccanismi di
  compensazione dei  surplus  produttivi tra le diverse
  aree.  E' importante sottolineare come fosse quello il momento
  per operare una valutazione complessiva del problema "quote
  latte" che avrebbe permesso, pur in tempi leggermente più
  lunghi, di risolvere correttamente e definitivamente l'annoso
  problema.
     Siamo così giunti alla situazione attuale dove in seguito
  all'accertato superamento, già dalla campagna 1995-1996, della
  quota nazionale di oltre 5 milioni di quintali, registriamo
  l'ennesima sanzione che, come è a tutti noto, grava
  direttamente su circa 15 mila produttori, che, eseguite tutte
  le compensazioni, risultano responsabili dello "splafonamento"
  stesso.
     La presente proposta di legge nasce nel contesto fin qui
  descritto e, come sottolineato all'inizio, scaturisce
  dall'esigenza di risolvere la complessa situazione venutasi a
  creare, chiarendo tutti gli aspetti applicativi, nonché le
  responsabilità operative e gestionali dell'applicazione del
  regime delle quote latte in Italia.  Con essa ci si prefigge di
  raggiungere i seguenti obiettivi:
         a)  ristrutturare il sistema in maniera che le
  quote assegnate si avvicinino il più possibile alle quantità
  di latte prodotto;
         b)  avviare il decentramento strutturale del
  sistema (regioni) pur conservando un organismo centrale di
  riferimento e coordinamento (AIMA);
         c)  organizzare il rilascio dei certificati di
  attestazione individuale della quota latte in modo da
  qualificare, per la prima volta in Italia, la quota come
  diritto soggettivo: tali certificati potranno contribuire allo
  snellimento e alla trasparenza delle operazioni di
  trasferimento delle quote.  In materia di mutamento di
  titolarità si è scelta la strada della liberalizzazione,
  convinti del fatto che un sistema di per sé ingessato per
  l'impresa, come quello delle quote, debba avere in ambito
  nazionale la massima flessibilità.
     Nel dettaglio la presente proposta di legge si compone di
  tredici articoli.
     L'articolo 1 fissa i quantitativi di riferimento assegnati
  ai produttori e attribuisce le funzioni amministrative
  relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia
  di quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di
  cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28
  dicembre 1992, e successive modificazioni, alle regioni e alle
  province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi i
  compiti assegnati all'AIMA dalla legge.
     L'articolo 2 prevede un piano di ristrutturazione del
  settore a livello nazionale, per il quale l'AIMA adotta, a
  decorrere dal 1^ giugno 1999, un programma volontario di
  abbandono, totale o parziale, della produzione lattiera, con
  corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la
  cessione delle quote latte di cui è titolare.
     Con l'articolo 3 si istituisce presso l'AIMA una riserva
  nazionale, suddivisa in consegne e vendite dirette e
  costituita dalla differenza tra l'ammontare delle quote
  assegnate ai produttori e l'entità della quota nazionale.  La
 
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  mancata produzione e commercializzazione del latte per un
  intero periodo comporta per i produttori titolari la perdita
  di diritto della stessa, che confluisce nella riserva
  nazionale, salvo che siano intervenuti i contratti previsti
  dall'articolo 10.
     Gli articoli 4, 5, 6 e 7 regolamentano, rispettivamente,
  la gestione delle quote, l'applicazione del prelievo
  supplementare, le compensazioni e le vendite dirette.
     L'articolo 9 sancisce che le funzioni di controllo
  relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle
  quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino, nei
  confronti dei produttori e degli acquirenti, sono svolte dalle
  regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nel
  rispetto delle modalità previste dai regolamenti
  comunitari.
     L'articolo 10 attribuisce la titolarità della quota latte
  al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda
  agricola, fatte salve le diverse pattuizioni fra le parti, e
  regolamenta i casi di acquisto, vendita e affitto delle quote
  stesse.
     L'articolo 11 riconosce la possibilità per le istituzioni
  pubbliche di ricerca che intendono commercializzare il latte e
  i derivati lattiero-caseari, prodotti in eccedenza rispetto a
  quelli destinati alle finalità scientifiche, di chiedere, con
  istanza motivata, alle regioni e alle province autonome di
  Trento e di Bolzano, l'assegnazione di un quantitativo di
  riferimento.  Analoga richiesta può essere fatta dalle
  istituzioni pubbliche e organizzazioni private che operano
  nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della
  riabilitazione ed inserimento dei portatori di  handicap,
  mediante la conduzione di appropriate strutture produttive
  nel settore lattiero.
     L'articolo 12 fissa le sanzioni amministrative per gli
  inadempienti agli obblighi previsti dalla legge e dalla
  normativa comunitaria vigente in materia.
     L'articolo 13, infine, reca le disposizioni finali.
 
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