| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende fornire un quadro normativo certo agli allevatori
italiani che da troppi anni operano in un contesto definito da
norme contraddittorie che hanno creato enormi difficoltà al
comparto della zootecnia da latte.
Come si può facilmente verificare dall'esame degli atti
parlamentari, non è da oggi che affermiamo questa esigenza,
diventata di dominio pubblico solo dopo che le proteste e i
blocchi stradali attuati nei mesi scorsi dagli allevatori
hanno reso scottante per tutti un problema che prima sembrava
riguardare solo pochi e che non interessava minimamente
l'opinione pubblica.
La storia che ha portato gli allevatori a scendere in
piazza e ad avviare un lungo braccio di ferro con il Governo
prende avvio nel 1984. Infatti, i regolamenti (CEE) n. 856/84
e n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 istituirono il
regime delle quote latte, assegnando all'Italia un
quantitativo di riferimento pari a circa 99 milioni di
quintali complessivi, sulla base di dati forniti dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) per l'anno 1983 (pari a 98
milioni di quintali).
Nel 1985 l'Associazione italiana allevatori effettuò il
primo censimento delle aziende in produzione, eseguito
attraverso le organizzazioni professionali, che fornì
indicazioni produttive differenti da quelle dell'ISTAT: la
quota accertata era infatti di circa 89 milioni di
quintali.
L'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste decise
di recuperare la differenza attribuendo d'ufficio a ciascuna
azienda un quantitativo di riferimento sulla base di una
produzione annua media moltiplicata per le consistenze di
stalla. Il problema fu sottovalutato, anzi probabilmente si
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ritenne che con ampi spazi di mediazione una volta fatte le
leggi si sarebbe trovato il modo di applicarle secondo le
proprie esigenze. Nel 1986, infatti, l'Italia ottenne dalla
Comunità europea una modifica della disciplina di base
contenuta nel citato regolamento (CEE) n.856/84 con cui venne
equiparata alla figura del produttore quella delle
associazioni dei produttori e/o delle loro unioni riconosciute
ai sensi del regolamento (CEE) n.1360/68. In tal modo si
attribuì all'Unione nazionale tra le associazioni dei
produttori di latte bovino (UNALAT), appositamente costituita
e riconosciuta nello stesso 1986, il potere di risolvere il
problema della definizione e della gestione dell'esatto
ammontare della quota produttiva attraverso l'attribuzione
alla stessa di una quota calcolata sottraendo dall'ammontare
globale della quota Italia le quote spettanti ai produttori
non associati delle associazioni dei produttori di latte
(APL).
Nel 1987 venne difatti assegnata all'UNALAT una quota
ammontante a circa 92 milioni di quintali, mentre nel 1988
venne avviata, affidandone l'incarico sempre all'Unione, una
nuova rilevazione della produzione da cui però non scaturì
alcun dato ufficiale. Con il varo, nel 1992, del regolamento
(CEE) n. 3950/92 la Comunità europea revocò l'equiparazione
delle associazioni dei produttori di latte ai produttori ed
impose all'Italia l'obbligo di applicazione immediata del
regime quote a livello individuale. L'Italia ottemperò
formalmente alla richiesta comunitaria varando negli stessi
mesi la legge n. 468 del 1992 con cui tuttavia vennero
attribuite, anziché quantità uniche individuali, quote singole
suddivise in quota A e quota B poiché vennero individuati due
diversi anni di riferimento. Per la ritardata applicazione del
regime comunitario ed il superamento del quantitativo
nazionale assegnato (cosa che per il momento non è ancora,
peraltro, dato sapere con certezza) l'Italia si vide comminare
una sanzione di circa lire 5.600 miliardi.
Nel 1992 con la legge n. 468 del 1992 il legislatore si
proponeva di regolamentare globalmente il settore sia sotto
l'aspetto dell'accertamento delle produzioni che relativamente
alla negoziazione delle quote, ma veniva commesso un errore
macroscopico: venne licenziata una legge in cui non veniva
istituito alcuno specifico capitolo che prevedesse le modalità
per la copertura finanziaria delle multe dovute alla Comunità
europea per gli splafonamenti avvenuti negli anni precedenti
alla sua data di entrata in vigore, dando così vita ad una
normativa priva di capacità di spesa (per la quale oggi i
contribuenti devono pagare lire 1.000 miliardi l'anno). Per di
più la norma nel suo complesso si è rivelata di impossibile
applicazione e da essa sono derivate solo ulteriori
complicazioni per una vicenda di per sé tutt'altro che chiara.
Solo dopo il 1992 si cercò realmente di mettere ordine nel
settore pensando e redigendo norme in grado di essere
compatibili con i requisiti dell'Unione europea e di venire
incontro alle esigenze dei produttori. Prese allora avvio in
gran fretta il censimento delle quote da parte dell'Azienda di
Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), per la
verifica del reale ammontare individuale (che com'è a tutti
noto, si basa su dati produttivi storici relativi al periodo
1988-1989 e 1991-1992). Per il reperimento di tali dati l'AIMA
diede vita ad una complessa fase di censimento delle reali
produzioni storiche, al fine di pervenire alla pubblicazione
di un bollettino dei titolari di quota, il primo a non essere
basato su dati di provenienza UNALAT. Ciò permise di creare le
condizioni per ricontrattare con la Comunità europea un
aumento di quota (che si ottenne per un ammontare di 9 milioni
di quintali subordinato al rientro entro il periodo 1995-1996
delle attribuzioni nella quota nazionale stessa) ed ottenere
una riduzione della multa dagli iniziali 5.600 miliardi di
lire ai 3.620 miliardi di lire che stiamo ancora pagando.
Le verifiche di campagna accertarono che l'UNALAT nel
fornire all'AIMA i dati per i periodi di riferimento aveva
largheggiato nell'attribuire la quota a molti produttori; il
riscontro dei dati contabili riportò molte produzioni alla
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loro dimensione reale, ed evidenziò che in molti passaggi di
quota si erano verificate duplicazioni e che molti piani di
miglioramento e di primo insediamento andavano a incrementare
i quantitativi già attribuiti, pur non essendo ancora a regime
o, addirittura, non essendo mai stati approvati. Nella
campagna 1994-1995 i dati relativi alla commercializzazione di
latte rientrarono nelle quote assegnate, che peraltro, occorre
ricordare, erano, in virtù delle decisioni comunitarie, ancora
largamente superiori al quantitativo assegnato all'Italia
dalla Comunità europea, facendo ben sperare per il futuro. Nel
periodo successivo il problema sfuggì di mano a causa delle
decisioni prese in sede politica, che gettarono il settore nel
caos più totale, per l'applicazione dell'obbligatoria, in
quanto già prevista dalla legge n. 468 del 1992, riduzione del
monte quote assegnato. Si cominciò infatti a modificare più
volte il quadro normativo di riferimento, introducendo i
meccanismi più diversi per cercare di accontentare tutti e,
mentre si succedevano i bollettini, oggetto di ricorsi
sospensivi accolti dai vari tribunali amministrativi
regionali, vennero adottate soluzioni legislative
estemporanee, come l'autocertificazione delle quote da parte
degli allevatori, o la modifica dei meccanismi di
compensazione dei surplus produttivi tra le diverse
aree. E' importante sottolineare come fosse quello il momento
per operare una valutazione complessiva del problema "quote
latte" che avrebbe permesso, pur in tempi leggermente più
lunghi, di risolvere correttamente e definitivamente l'annoso
problema.
Siamo così giunti alla situazione attuale dove in seguito
all'accertato superamento, già dalla campagna 1995-1996, della
quota nazionale di oltre 5 milioni di quintali, registriamo
l'ennesima sanzione che, come è a tutti noto, grava
direttamente su circa 15 mila produttori, che, eseguite tutte
le compensazioni, risultano responsabili dello "splafonamento"
stesso.
La presente proposta di legge nasce nel contesto fin qui
descritto e, come sottolineato all'inizio, scaturisce
dall'esigenza di risolvere la complessa situazione venutasi a
creare, chiarendo tutti gli aspetti applicativi, nonché le
responsabilità operative e gestionali dell'applicazione del
regime delle quote latte in Italia. Con essa ci si prefigge di
raggiungere i seguenti obiettivi:
a) ristrutturare il sistema in maniera che le
quote assegnate si avvicinino il più possibile alle quantità
di latte prodotto;
b) avviare il decentramento strutturale del
sistema (regioni) pur conservando un organismo centrale di
riferimento e coordinamento (AIMA);
c) organizzare il rilascio dei certificati di
attestazione individuale della quota latte in modo da
qualificare, per la prima volta in Italia, la quota come
diritto soggettivo: tali certificati potranno contribuire allo
snellimento e alla trasparenza delle operazioni di
trasferimento delle quote. In materia di mutamento di
titolarità si è scelta la strada della liberalizzazione,
convinti del fatto che un sistema di per sé ingessato per
l'impresa, come quello delle quote, debba avere in ambito
nazionale la massima flessibilità.
Nel dettaglio la presente proposta di legge si compone di
tredici articoli.
L'articolo 1 fissa i quantitativi di riferimento assegnati
ai produttori e attribuisce le funzioni amministrative
relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia
di quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di
cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28
dicembre 1992, e successive modificazioni, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi i
compiti assegnati all'AIMA dalla legge.
L'articolo 2 prevede un piano di ristrutturazione del
settore a livello nazionale, per il quale l'AIMA adotta, a
decorrere dal 1^ giugno 1999, un programma volontario di
abbandono, totale o parziale, della produzione lattiera, con
corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la
cessione delle quote latte di cui è titolare.
Con l'articolo 3 si istituisce presso l'AIMA una riserva
nazionale, suddivisa in consegne e vendite dirette e
costituita dalla differenza tra l'ammontare delle quote
assegnate ai produttori e l'entità della quota nazionale. La
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mancata produzione e commercializzazione del latte per un
intero periodo comporta per i produttori titolari la perdita
di diritto della stessa, che confluisce nella riserva
nazionale, salvo che siano intervenuti i contratti previsti
dall'articolo 10.
Gli articoli 4, 5, 6 e 7 regolamentano, rispettivamente,
la gestione delle quote, l'applicazione del prelievo
supplementare, le compensazioni e le vendite dirette.
L'articolo 9 sancisce che le funzioni di controllo
relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle
quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino, nei
confronti dei produttori e degli acquirenti, sono svolte dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto delle modalità previste dai regolamenti
comunitari.
L'articolo 10 attribuisce la titolarità della quota latte
al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda
agricola, fatte salve le diverse pattuizioni fra le parti, e
regolamenta i casi di acquisto, vendita e affitto delle quote
stesse.
L'articolo 11 riconosce la possibilità per le istituzioni
pubbliche di ricerca che intendono commercializzare il latte e
i derivati lattiero-caseari, prodotti in eccedenza rispetto a
quelli destinati alle finalità scientifiche, di chiedere, con
istanza motivata, alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, l'assegnazione di un quantitativo di
riferimento. Analoga richiesta può essere fatta dalle
istituzioni pubbliche e organizzazioni private che operano
nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della
riabilitazione ed inserimento dei portatori di handicap,
mediante la conduzione di appropriate strutture produttive
nel settore lattiero.
L'articolo 12 fissa le sanzioni amministrative per gli
inadempienti agli obblighi previsti dalla legge e dalla
normativa comunitaria vigente in materia.
L'articolo 13, infine, reca le disposizioni finali.
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