| (Quantitativi di riferimento).
1. A decorrere dal periodo di applicazione 1999-2000, le
funzioni amministrative relative all'attuazione della
normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo
supplementare sul latte bovino di cui al regolamento (CEE) n.
3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, e successive
modificazioni, sono svolte dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi i compiti
assegnati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AIMA) dalla presente legge.
2. Nel primo periodo di applicazione, le quote spettanti
ai singoli produttori, di cui all'articolo 9, lettera c),
del regolamento (CEE) n. 3950/92, sono quelle assegnate
dall'AIMA in sede di aggiornamento degli elenchi dei
produttori titolari di quota e dei relativi quantitativi,
effettuato per il periodo 1998-1999, ai sensi dell'articolo 5
del decreto-legge 1^ dicembre 1997, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, unificando
le quote A e B. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano non possono modificare le quote comunicate
dall'AIMA, fatte salve le modifiche derivanti
dall'applicazione di disposizioni contenute nella presente
legge.
3. I produttori che superano i quantitativi assegnati sono
tenuti al pagamento del prelievo supplementare ai sensi e nel
rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni
della presente legge.
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