| (Riserva nazionale).
1. Presso l'AIMA è istituita una riserva nazionale,
suddivisa in consegne e vendite dirette e costituita dalla
differenza tra l'ammontare delle quote assegnate ai produttori
e l'entità della quota nazionale.
2. La mancata produzione e commercializzazione del latte
per un intero periodo comporta per i produttori titolari la
perdita di diritto della stessa, che confluisce nella riserva
nazionale, salvo che siano intervenuti i contratti previsti
dall'articolo 10.
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3. Qualora il ricorso del produttore alle apposite
commissioni regionali abbia esito negativo, nella riserva
nazionale confluiscono tutti i quantitativi oggetto di revoca
in seguito ai controlli previsti dal decreto-legge 1^ dicembre
1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1998, n. 5.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del
regolamento (CEE) n. 3950/92, i produttori di cui al comma 2
possono richiedere alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano ove è ubicata l'azienda, entro il 15
maggio successivo al periodo di mancata produzione, la
riattribuzione della quota.
5. Entro il 30 giugno successivo, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, accertata la capacità
produttiva da parte dei produttori richiedenti, provvedono a
riassegnare la quota ai produttori nei limiti di quella già
posseduta. Tutte le altre quote comunque non prodotte e
commercializzate si intendono revocate con effetto dal periodo
successivo. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ne danno immediata comunicazione ai produttori e
all'AIMA, entro il 15 giugno del periodo successivo a quello
di mancata commercializzazione.
6. Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non
comunichi la revoca di cui al comma 5, l'AIMA vi provvede
direttamente, dandone comunicazione alla regione o alla
provincia autonoma medesima, facendo confluire le quote
revocate nella riserva nazionale.
7. Le quote confluite nella riserva nazionale, al netto
della quota di cui all'articolo 11, comma 3, sono in via
prioritaria annualmente riattribuite dall'AIMA, entro il 30
settembre, alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano in proporzione alla produzione commercializzata nei
rispettivi territori durante il periodo precedente, purché non
superiore alla somma delle quote dei produttori operanti nelle
rispettive regioni o province autonome. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
assegnare le suddette quote con i criteri oggettivi di
priorità deliberati dalle stesse, tenendo anche conto delle
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esigenze dei giovani agricoltori e dei produttori ubicati
nelle zone di montagna e nelle zone svantaggiate di cui al
regolamento (CE) n. 550/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997,
nonché dei produttori ubicati nei comprensori di produzione di
prodotti lattiero-caseari a denominazione protetta
monotipici.
8. In caso di aumento dei quantitativi nazionali stabiliti
dai regolamenti comunitari, il medesimo affluisce alla riserva
nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano secondo le modalità previste nel comma
7.
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