| (Gestione delle quote).
1. Prima dell'inizio di ciascun periodo le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono a ciascun
produttore distinti certificati indicanti le quote, consegne e
vendite dirette ad essi spettanti. Il produttore è tenuto a
depositare presso l'acquirente il certificato indicante la
quota consegne. Sul certificato sono annotati, a cura degli
organi regionali, gli eventuali contratti di affitto o
compravendita che modificano i quantitativi di riferimento
spettanti ai singoli produttori. Tali certificati
costituiscono la prova dei diritti produttivi dei singoli. In
caso di pluralità di acquirenti le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a consegnare al
produttore richiedente tanti certificati quanti sono gli
acquirenti indicati dal produttore riportanti ognuno le quote
globali spettanti al produttore e le quantità che lo stesso
intende conferire all'acquirente in questione.
2. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera a),
del regolamento (CEE) n. 3950/92 si avvalgono
esclusivamente dei certificati di cui al comma 1 del presente
articolo per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e
nazionali sulle quote latte e sul prelievo supplementare.
3. In caso di riduzione dei quantitativi nazionali fissati
dai regolamenti comunitari per la consegna e per le vendite
Pag. 9
dirette, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono tenute ad apportare riduzioni obbligatorie e
senza indennità delle quote assegnate ai produttori ubicati
nel proprio territorio in percentuale uguale per tutti.
4. Ove debbano disporre l'aumento delle quote spettanti ad
uno o più produttori, in applicazione di decisioni adottate in
sede giurisdizionale, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano vi provvedono attingendo in via
prioritaria al quantitativo messo a loro disposizione
dall'AIMA ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 e, in caso di
necessità, riducendo successivamente in percentuale uguale per
tutti le quote assegnate a tutti gli altri produttori della
regione o della provincia autonoma, con effetto dal periodo
successivo, in modo da non aumentare l'ammontare globale delle
quote assegnate ai produttori della regione o della provincia
autonoma.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano svolgono periodici controlli sull'entità della
produzione effettiva dei singoli produttori e, qualora
verifichino che essa, per tre periodi consecutivi, è inferiore
dal 30 per cento alla quota assegnata, provvedono ad adeguare
quest'ultima alla produzione effettiva, dandone comunicazione
all'AIMA. La parte di quota revocata confluisce nella riserva
nazionale.
6. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del
latte commercializzato nel corso del periodo, gli acquirenti
trasmettono un prospetto mensile delle consegne di latte alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ove
sono ubicate le aziende, nonché all'AIMA e alle associazioni
di produttori, per i produttori associati. Le associazioni di
produttori, qualora da tali comunicazioni verifichino
scostamenti apprezzabili rispetto ai quantitativi di
riferimento, intervengono con azioni di informazione e di
eventuale programmazione presso i propri associati per
favorire il rientro della produzione nei livelli di titolarità
Pag. 10
dandone notizia alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano.
| |