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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59776
DDL4982-0006
Progetto di legge Camera n. 4982 - testo presentato - (DDL13-4982)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C4982. TESTIPDL
...C4982.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4982 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Gestione delle quote).
     1.  Prima dell'inizio di ciascun periodo le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono a ciascun
  produttore distinti certificati indicanti le quote, consegne e
  vendite dirette ad essi spettanti.  Il produttore è tenuto a
  depositare presso l'acquirente il certificato indicante la
  quota consegne.  Sul certificato sono annotati, a cura degli
  organi regionali, gli eventuali contratti di affitto o
  compravendita che modificano i quantitativi di riferimento
  spettanti ai singoli produttori.  Tali certificati
  costituiscono la prova dei diritti produttivi dei singoli.  In
  caso di pluralità di acquirenti le regioni e le province
  autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a consegnare al
  produttore richiedente tanti certificati quanti sono gli
  acquirenti indicati dal produttore riportanti ognuno le quote
  globali spettanti al produttore e le quantità che lo stesso
  intende conferire all'acquirente in questione.
     2.  Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera  a),
  del regolamento (CEE) n. 3950/92 si avvalgono
  esclusivamente dei certificati di cui al comma 1 del presente
  articolo per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e
  nazionali sulle quote latte e sul prelievo supplementare.
     3.  In caso di riduzione dei quantitativi nazionali fissati
  dai regolamenti comunitari per la consegna e per le vendite
 
                               Pag. 9
 
  dirette, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano sono tenute ad apportare riduzioni obbligatorie e
  senza indennità delle quote assegnate ai produttori ubicati
  nel proprio territorio in percentuale uguale per tutti.
     4.  Ove debbano disporre l'aumento delle quote spettanti ad
  uno o più produttori, in applicazione di decisioni adottate in
  sede giurisdizionale, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano vi provvedono attingendo in via
  prioritaria al quantitativo messo a loro disposizione
  dall'AIMA ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 e, in caso di
  necessità, riducendo successivamente in percentuale uguale per
  tutti le quote assegnate a tutti gli altri produttori della
  regione o della provincia autonoma, con effetto dal periodo
  successivo, in modo da non aumentare l'ammontare globale delle
  quote assegnate ai produttori della regione o della provincia
  autonoma.
     5.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano svolgono periodici controlli sull'entità della
  produzione effettiva dei singoli produttori e, qualora
  verifichino che essa, per tre periodi consecutivi, è inferiore
  dal 30 per cento alla quota assegnata, provvedono ad adeguare
  quest'ultima alla produzione effettiva, dandone comunicazione
  all'AIMA.  La parte di quota revocata confluisce nella riserva
  nazionale.
     6.  Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del
  latte commercializzato nel corso del periodo, gli acquirenti
  trasmettono un prospetto mensile delle consegne di latte alle
  regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ove
  sono ubicate le aziende, nonché all'AIMA e alle associazioni
  di produttori, per i produttori associati.  Le associazioni di
  produttori, qualora da tali comunicazioni verifichino
  scostamenti apprezzabili rispetto ai quantitativi di
  riferimento, intervengono con azioni di informazione e di
  eventuale programmazione presso i propri associati per
  favorire il rientro della produzione nei livelli di titolarità
 
                              Pag. 10
 
  dandone notizia alle regioni e alle province autonome di
  Trento e di Bolzano.
 
DATA=980611 FASCID=DDL13-4982 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=4982 TOTPAG=0019 TOTDOC=0015 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=013 PAGFIN=0010 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=498200 00 FASCIDC=13DDL4982 SORTNAV=0498200 000 00000 ZZDDLC4982 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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