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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59777
DDL4982-0007
Progetto di legge Camera n. 4982 - testo presentato - (DDL13-4982)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C4982. TESTIPDL
...C4982.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4982 ZZ13 ZZPD ZZPR
          (Applicazione del prelievo supplementare).
     1.  Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera  e),
  del regolamento (CEE) n. 3950/92, entro il 15 maggio di
  ogni anno, sono tenuti a compilare la dichiarazione prevista
  dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93
  della Commissione, del 9 marzo 1993, e successive
  modificazioni, per tutti i produttori che hanno effettuato
  consegne, e a trasmetterla alle regioni o province autonome di
  Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori
  medesimi, unitamente ai modelli L1 controfirmati dai
  produttori, in conformità ai modelli approvati, ai sensi
  dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n.
  118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997,
  n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole,
  alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n. 115 del 20 maggio 1997, e
  successive modificazioni.  Tale decreto si applica anche per la
  eventuale "dichiarazione di contestazione".  La dichiarazione
  di consegna ed i relativi modelli L1 sono inviati anche su
  supporto magnetico, secondo  standard  definiti con
  decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita
  l'AIMA.  Gli atti non conformi a tali disposizioni sono
  irricevibili.
     2.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, verificata la correttezza delle dichiarazioni di cui
  al comma 1, trasmettono all'AIMA, entro il 30 giugno, i dati
  contenuti nelle stesse dichiarazioni anche su supporto
  magnetico.  Fermo restando il rispetto del citato termine, la
  verifica delle dichiarazioni deve tenere conto delle
  risultanze dell'anagrafe del bestiame e delle altre banche
  dati disponibili.  Particolari verifiche devono essere
  effettuate nel caso di modelli L1 non controfirmati dai
  produttori e in caso di contratti associativi.
 
                              Pag. 11
 
     3.  Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare
  nei confronti dei produttori per tutte le consegne che
  oltrepassano la quota individuale, o si avvalgono di idonee
  garanzie fornite dai produttori medesimi.
     4.  Le consegne effettuate dai produttori privi di quota
  devono essere integralmente sottoposte a prelievo
  supplementare da parte degli acquirenti.
     5.  Le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare,
  finché permangono nella disponibilità dell'acquirente, sono
  impignorabili e sono produttive di interessi legali che devono
  essere corrisposti al produttore entro il termine di cui
  all'articolo 6, comma 3.
     6.  I produttori sono tenuti ad accertare che l'acquirente
  al quale effettuano la consegna sia riconosciuto ai sensi del
  regolamento (CEE) n. 536/93.
 
DATA=980611 FASCID=DDL13-4982 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=4982 TOTPAG=0019 TOTDOC=0015 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=004 PAGFIN=0011 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=498200 00 FASCIDC=13DDL4982 SORTNAV=0498200 000 00000 ZZDDLC4982 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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