| (Applicazione del prelievo supplementare).
1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e),
del regolamento (CEE) n. 3950/92, entro il 15 maggio di
ogni anno, sono tenuti a compilare la dichiarazione prevista
dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93
della Commissione, del 9 marzo 1993, e successive
modificazioni, per tutti i produttori che hanno effettuato
consegne, e a trasmetterla alle regioni o province autonome di
Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori
medesimi, unitamente ai modelli L1 controfirmati dai
produttori, in conformità ai modelli approvati, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997,
n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997, e
successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la
eventuale "dichiarazione di contestazione". La dichiarazione
di consegna ed i relativi modelli L1 sono inviati anche su
supporto magnetico, secondo standard definiti con
decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita
l'AIMA. Gli atti non conformi a tali disposizioni sono
irricevibili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, verificata la correttezza delle dichiarazioni di cui
al comma 1, trasmettono all'AIMA, entro il 30 giugno, i dati
contenuti nelle stesse dichiarazioni anche su supporto
magnetico. Fermo restando il rispetto del citato termine, la
verifica delle dichiarazioni deve tenere conto delle
risultanze dell'anagrafe del bestiame e delle altre banche
dati disponibili. Particolari verifiche devono essere
effettuate nel caso di modelli L1 non controfirmati dai
produttori e in caso di contratti associativi.
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3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare
nei confronti dei produttori per tutte le consegne che
oltrepassano la quota individuale, o si avvalgono di idonee
garanzie fornite dai produttori medesimi.
4. Le consegne effettuate dai produttori privi di quota
devono essere integralmente sottoposte a prelievo
supplementare da parte degli acquirenti.
5. Le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare,
finché permangono nella disponibilità dell'acquirente, sono
impignorabili e sono produttive di interessi legali che devono
essere corrisposti al produttore entro il termine di cui
all'articolo 6, comma 3.
6. I produttori sono tenuti ad accertare che l'acquirente
al quale effettuano la consegna sia riconosciuto ai sensi del
regolamento (CEE) n. 536/93.
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