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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59778
DDL4982-0008
Progetto di legge Camera n. 4982 - testo presentato - (DDL13-4982)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C4982. TESTIPDL
...C4982.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4982 ZZ13 ZZPD ZZPR
                       (Compensazioni).
     1.  L'AIMA, entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base
  delle dichiarazioni degli acquirenti, verificate e trasmesse
  dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
  Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, effettua la compensazione
  nazionale tra le minori e maggiori quantità consegnate,
  computando le consegne effettuate da tutti i produttori ed
  imputa il prelievo supplementare eventualmente dovuto ai
  produttori che hanno superato la propria quota,
  proporzionalmente alle quantità eccedenti commercializzate da
  ciascuno.  Le produzioni dei produttori privi di quota sono
  integralmente sottoposte al prelievo supplementare.
     2.  Entro il termine di cui al comma 1, l'AlMA comunica
  agli acquirenti, con lettera raccomandata con avviso di
  ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a ciascun
  produttore e trasmette alle regioni e alle province autonome
  di Trento e di Bolzano, anche su supporto magnetico, l'elenco
  dei produttori sottoposti a prelievo.
     3.  Gli acquirenti devono versare il prelievo dovuto
  anteriormente al 1^ settembre di ogni anno.
 
                              Pag. 12
 
     4.  I versamenti previsti dal comma 3 devono essere
  effettuati in una contabilità speciale, ai sensi dell'articolo
  1233, lettera  a),  delle istruzioni generali sui servizi
  del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30
  giugno 1939, e successive modificazioni, intestata al
  "Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato -
  prelievo supplementare sul latte di vacca", aperta presso la
  sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
     5.  Entro dieci giorni dal versamento del prelievo, gli
  acquirenti devono inviare la relativa ricevuta alle regioni e
  alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono,
  nei successivi dieci giorni, alle necessarie comunicazioni
  all'AIMA.
     6.  Entro la stessa data indicata al comma 3, le somme
  trattenute in misura superiore rispetto al prelievo dovuto
  sono restituite per il 50 per cento ai produttori titolari di
  quota e sono versate per il restante 50 per cento all'AIMA che
  deve destinarle al finanziamento di piani di ristrutturazione,
  ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3590/92.
     7.  Nel caso di produttori privi di quota, tutta la
  eventuale somma residua è versata all'AIMA per la finalità di
  cui al comma 6.
 
DATA=980611 FASCID=DDL13-4982 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=4982 TOTPAG=0019 TOTDOC=0015 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=017 PAGFIN=0012 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=498200 00 FASCIDC=13DDL4982 SORTNAV=0498200 000 00000 ZZDDLC4982 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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