| (Compensazioni).
1. L'AIMA, entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base
delle dichiarazioni degli acquirenti, verificate e trasmesse
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, effettua la compensazione
nazionale tra le minori e maggiori quantità consegnate,
computando le consegne effettuate da tutti i produttori ed
imputa il prelievo supplementare eventualmente dovuto ai
produttori che hanno superato la propria quota,
proporzionalmente alle quantità eccedenti commercializzate da
ciascuno. Le produzioni dei produttori privi di quota sono
integralmente sottoposte al prelievo supplementare.
2. Entro il termine di cui al comma 1, l'AlMA comunica
agli acquirenti, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a ciascun
produttore e trasmette alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano, anche su supporto magnetico, l'elenco
dei produttori sottoposti a prelievo.
3. Gli acquirenti devono versare il prelievo dovuto
anteriormente al 1^ settembre di ogni anno.
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4. I versamenti previsti dal comma 3 devono essere
effettuati in una contabilità speciale, ai sensi dell'articolo
1233, lettera a), delle istruzioni generali sui servizi
del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30
giugno 1939, e successive modificazioni, intestata al
"Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato -
prelievo supplementare sul latte di vacca", aperta presso la
sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
5. Entro dieci giorni dal versamento del prelievo, gli
acquirenti devono inviare la relativa ricevuta alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono,
nei successivi dieci giorni, alle necessarie comunicazioni
all'AIMA.
6. Entro la stessa data indicata al comma 3, le somme
trattenute in misura superiore rispetto al prelievo dovuto
sono restituite per il 50 per cento ai produttori titolari di
quota e sono versate per il restante 50 per cento all'AIMA che
deve destinarle al finanziamento di piani di ristrutturazione,
ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3590/92.
7. Nel caso di produttori privi di quota, tutta la
eventuale somma residua è versata all'AIMA per la finalità di
cui al comma 6.
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