| (Vendite dirette).
1. I produttori titolari di una quota per le vendite
dirette devono inviare alla regione o alla provincia autonoma
ove è ubicata l'azienda, entro il 15 maggio di ciascun anno,
una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi di
latte e di prodotti lattieri venduti. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, verificata la correttezza
delle dichiarazioni stesse, trasmettono all'AIMA, entro il
successivo 15 giugno, i dati di cui al presente comma anche su
supporto magnetico.
2. I produttori titolari di una quota per le vendite
dirette che non abbiano effettuato vendite nel periodo
interessato devono ugualmente inviare la dichiarazione di cui
al comma 1.
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3. L'AIMA, entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base
delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua la
compensazione per tutti i produttori titolari di un
quantitativo di riferimento vendite dirette, tra le minori e
le maggiori quantità vendute.
4. Effettuata la compensazione, l'AIMA provvede ad
imputare al produttore il prelievo dovuto dandone
comunicazione allo stesso e alla regione o alla provincia
autonoma ove è ubicata l'azienda. Le produzioni dei produttori
privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo
supplementare.
5. Il produttore deve versare il prelievo anteriormente al
1^ settembre di ciascun anno.
6. Il versamento deve essere effettuato nella contabilità
speciale indicata all'articolo 6, comma 4, specificandone
l'imputazione come vendite dirette.
7. Entro dieci giorni dal versamento del prelievo i
produttori devono inviare la ricevuta alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono nei
successivi dieci giorni alle necessarie comunicazioni
all'AIMA.
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