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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59779
DDL4982-0009
Progetto di legge Camera n. 4982 - testo presentato - (DDL13-4982)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C4982. TESTIPDL
...C4982.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4982 ZZ13 ZZPD ZZPR
                      (Vendite dirette).
     1.  I produttori titolari di una quota per le vendite
  dirette devono inviare alla regione o alla provincia autonoma
  ove è ubicata l'azienda, entro il 15 maggio di ciascun anno,
  una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi di
  latte e di prodotti lattieri venduti.  Le regioni e le province
  autonome di Trento e di Bolzano, verificata la correttezza
  delle dichiarazioni stesse, trasmettono all'AIMA, entro il
  successivo 15 giugno, i dati di cui al presente comma anche su
  supporto magnetico.
     2.  I produttori titolari di una quota per le vendite
  dirette che non abbiano effettuato vendite nel periodo
  interessato devono ugualmente inviare la dichiarazione di cui
  al comma 1.
 
                              Pag. 13
 
     3.  L'AIMA, entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base
  delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua la
  compensazione per tutti i produttori titolari di un
  quantitativo di riferimento vendite dirette, tra le minori e
  le maggiori quantità vendute.
     4.  Effettuata la compensazione, l'AIMA provvede ad
  imputare al produttore il prelievo dovuto dandone
  comunicazione allo stesso e alla regione o alla provincia
  autonoma ove è ubicata l'azienda.  Le produzioni dei produttori
  privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo
  supplementare.
     5.  Il produttore deve versare il prelievo anteriormente al
  1^ settembre di ciascun anno.
     6.  Il versamento deve essere effettuato nella contabilità
  speciale indicata all'articolo 6, comma 4, specificandone
  l'imputazione come vendite dirette.
     7.  Entro dieci giorni dal versamento del prelievo i
  produttori devono inviare la ricevuta alle regioni e alle
  province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono nei
  successivi dieci giorni alle necessarie comunicazioni
  all'AIMA.
 
DATA=980611 FASCID=DDL13-4982 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=4982 TOTPAG=0019 TOTDOC=0015 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=024 PAGFIN=0013 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=498200 00 FASCIDC=13DDL4982 SORTNAV=0498200 000 00000 ZZDDLC4982 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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