| (Penalità).
1. Gli acquirenti che non versano il prelievo
supplementare dovuto nell'apposita contabilità speciale entro
il termine di cui all'articolo 6, comma 3, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 12, sono tenuti al pagamento di
una somma pari al 30 per cento del prelievo dovuto gravata
dagli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto,
secondo le modalità prescritte dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano. Se il versamento è effettuato
entro dieci giorni dalla scadenza del citato termine, la somma
è ridotta al 10 per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
produttori che non versano il prelievo supplementare
anteriormente al 1^ settembre, per le vendite dirette.
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3. Qualora i soggetti indicati nei commi 1 e 2 non abbiano
provveduto al versamento del prelievo supplementare dovuto, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intimano
a tali soggetti, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, di procedere al pagamento del prelievo e della
somma di cui al primo periodo del comma 1.
4. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera
raccomandata senza che gli stessi interessati abbiano fornito
prova del versamento, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano effettuano la riscossione coattiva
mediante ruolo.
5. In caso di applicazione della procedura prevista nel
comma 4, la somma di cui al comma 1 è pari al prelievo dovuto,
oltre agli interessi in misura pari al tasso ufficiale di
sconto.
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