| (Coordinamento e controllo).
1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione
della normativa comunitaria sulla quote latte ed il prelievo
supplementare sul latte bovino, nei confronti dei produttori e
degli acquirenti, sono svolte dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle modalità
previste dai regolamenti comunitari.
2. I produttori e gli acquirenti di cui al comma 1 sono
tenuti a consentire l'accesso dei funzionari addetti ai
controlli, presso le proprie sedi, impianti, aziende,
magazzini od altri locali, nonché a permettere l'esame della
contabilità e della documentazione commerciale.
3. Il Ministero per le politiche agricole svolge attività
di coordinamento dell'applicazione del regime comunitario
delle quote latte fornendo alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ed all'AIMA ogni utile
indicazione e verificando l'applicazione puntuale della
normativa nazionale e comunitaria, anche avvalendosi del Corpo
forestale dello Stato e del Comando carabinieri per la tutela
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delle norme comunitarie ed agroalimentari che, nello
svolgimento della loro attività, possono procedere
all'esecuzione di controlli straordinari, accessi e ispezioni
presso i produttori.
4. Gli elenchi dei produttori titolari di quota e le
modifiche degli elenchi medesimi devono essere comunicati
entro il 31 marzo del periodo precedente dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano all'AIMA, che tiene
aggiornato, anche al fine di corrispondere alle richieste
delle autorità comunitarie, un elenco nazionale dei titolari
di quota e dei quantitativi ad essi assegnati, nonché un
consuntivo delle consegne e delle vendite dirette.
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