| (Mutamenti della titolarità delle quote).
1. La titolarità della quota latte spetta al produttore
nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte
salve le diverse pattuizioni fra le parti.
2. L'acquisto di una quota da parte di un produttore non
comporta alcuna riduzione delle quote già di sua spettanza.
3. Le quote possono essere vendute separatamente
dall'azienda agricola. I contratti di vendita devono avere
forma scritta e la firma delle parti deve essere autenticata.
L'autentica può essere fatta anche dagli uffici regionali o
dalle province autonome di Trento e di Bolzano. La vendita ha
effetto a decorrere dal periodo successivo a quello di
perfezionamento dell'atto.
4. Le quote possono essere affittate separatamente
dall'azienda agricola. I contratti di affitto devono avere
forma scritta e la firma delle parti deve essere autenticata.
L'autentica può essere fatta anche dagli uffici regionali o
dalle province autonome di Trento e di Bolzano. L'affitto è
consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e
non può essere rinnovato, né può essere stipulato altro
affitto, anche parziale, della stessa quota nel quinquennio
successivo. L'affitto ha effetto a decorrere dal periodo
successivo a quello di perfezionamento dell'atto.
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5. I produttori soci di cooperative lattiero-casearie
hanno diritto di prelazione nell'acquisto o nell'affitto della
quota separata dall'azienda ceduta nell'ambito della
cooperativa stessa.
6. Le parti possono concordare entro il 31 dicembre di
ogni anno che in caso di compravendita o affitto per un intero
periodo se ne possa anticipare la validità anche nel periodo
in corso, solo relativamente ai quantitativi non prodotti dal
cedente. Le regioni, attraverso i loro organismi, apportano le
dovute modifiche ai certificati previsti all'articolo 4, comma
1.
7. Gli atti indicati nei commi 3 e 4 ed ogni altro atto o
fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore
dell'azienda devono essere comunicati entro quindici giorni
dalla data della stipula, e comunque prima del 31 dicembre,
alle province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate
le aziende che, verificata la regolarità degli stessi,
rilasciano il certificato previsto dall'articolo 4, comma 1.
Nel caso di trasferimento di azienda, la regione o la
provincia autonoma provvede altresì a ritirare contestualmente
il certificato precedente.
8. Per l'esercizio delle funzioni concernenti la vendita e
i cambiamenti di titolarità delle quote, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi
dell'opera della associazioni dei produttori di latte.
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