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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59782
DDL4982-0012
Progetto di legge Camera n. 4982 - testo presentato - (DDL13-4982)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C4982. TESTIPDL
...C4982.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4982 ZZ13 ZZPD ZZPR
          (Mutamenti della titolarità delle quote).
     1.  La titolarità della quota latte spetta al produttore
  nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte
  salve le diverse pattuizioni fra le parti.
     2.  L'acquisto di una quota da parte di un produttore non
  comporta alcuna riduzione delle quote già di sua spettanza.
     3.  Le quote possono essere vendute separatamente
  dall'azienda agricola.  I contratti di vendita devono avere
  forma scritta e la firma delle parti deve essere autenticata.
  L'autentica può essere fatta anche dagli uffici regionali o
  dalle province autonome di Trento e di Bolzano.  La vendita ha
  effetto a decorrere dal periodo successivo a quello di
  perfezionamento dell'atto.
     4.  Le quote possono essere affittate separatamente
  dall'azienda agricola.  I contratti di affitto devono avere
  forma scritta e la firma delle parti deve essere autenticata.
  L'autentica può essere fatta anche dagli uffici regionali o
  dalle province autonome di Trento e di Bolzano.  L'affitto è
  consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e
  non può essere rinnovato, né può essere stipulato altro
  affitto, anche parziale, della stessa quota nel quinquennio
  successivo.  L'affitto ha effetto a decorrere dal periodo
  successivo a quello di perfezionamento dell'atto.
 
                              Pag. 16
 
     5.  I produttori soci di cooperative lattiero-casearie
  hanno diritto di prelazione nell'acquisto o nell'affitto della
  quota separata dall'azienda ceduta nell'ambito della
  cooperativa stessa.
     6.  Le parti possono concordare entro il 31 dicembre di
  ogni anno che in caso di compravendita o affitto per un intero
  periodo se ne possa anticipare la validità anche nel periodo
  in corso, solo relativamente ai quantitativi non prodotti dal
  cedente.  Le regioni, attraverso i loro organismi, apportano le
  dovute modifiche ai certificati previsti all'articolo 4, comma
  1.
     7.  Gli atti indicati nei commi 3 e 4 ed ogni altro atto o
  fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore
  dell'azienda devono essere comunicati entro quindici giorni
  dalla data della stipula, e comunque prima del 31 dicembre,
  alle province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate
  le aziende che, verificata la regolarità degli stessi,
  rilasciano il certificato previsto dall'articolo 4, comma 1.
  Nel caso di trasferimento di azienda, la regione o la
  provincia autonoma provvede altresì a ritirare contestualmente
  il certificato precedente.
     8.  Per l'esercizio delle funzioni concernenti la vendita e
  i cambiamenti di titolarità delle quote, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi
  dell'opera della associazioni dei produttori di latte.
 
DATA=980611 FASCID=DDL13-4982 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=4982 TOTPAG=0019 TOTDOC=0015 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=014 PAGFIN=0016 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=498200 00 FASCIDC=13DDL4982 SORTNAV=0498200 000 00000 ZZDDLC4982 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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