| (Istituzioni pubbliche di ricerca
e manifestazioni fieristiche).
1. Le università degli studi, gli istituti tecnici agrari,
gli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente,
statali o legalmente riconosciuti, e le istituzioni pubbliche
di ricerca che intendono commercializzare il latte e i
derivati lattiero-caseari, direttamente prodotti in eccedenza
rispetto a quelli destinati alle finalità scientifiche loro
proprie, possono richiedere, con istanza motivata, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel
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cui territorio sono ubicati, l'assegnazione di un quantitativo
di riferimento. Analoga istanza può essere avanzata dalle
istituzioni pubbliche e dagli enti ed organizzazioni privati
che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o
della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di
handicap, mediante la conduzione di appropriate
strutture produttive nel settore lattiero.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad assegnare il quantitativo richiesto, ove
risulti la disponibilità nel proprio comparto nella riserva
nazionale, dandone comunicazione all'AIMA.
3. Tutti i quantitativi di latte prodotti e consegnati a
terzi nell'ambito di una manifestazione fieristica-zootecnica,
ufficialmente autorizzata dagli enti territoriali competenti,
o qualificata internazionale con provvedimento del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono
considerarsi esclusi dal regime delle quote latte e coperti da
un'apposita quota della riserva nazionale di 250 tonnellate.
Gli enti organizzatori devono comunicare alla regione o alla
provincia autonoma ed all'AIMA i quantitativi di latte
prodotti nel corso delle manifestazioni.
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