| (Sanzioni amministrative).
1. Gli acquirenti che violano gli obblighi di cui
all'articolo 4, commi 2 e 6, all'articolo 5, commi 1, 3, 4 e
5, e all'articolo 6, comma 3, sono assoggettati al pagamento
di una sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 180
milioni.
2. I produttori che violano gli obblighi previsti
dall'articolo 5, commi 1 e 6, e dall'articolo 7, commi 1, 2 e
7, sono assoggettati al pagamento di una sanzione
amministrativa da lire 20 milioni a lire 120 milioni.
3. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 7,
paragrafo 2, lettere c), d) ed f) del regolamento
(CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, è
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assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da
lire 2 milioni a lire 12 milioni.
4. Gli acquirenti, come definiti dall'articolo 5, lettera
a), del regolamento (CEE) n. 3950/52, che procedono
all'acquisto di latte o di altri prodotti lattieri senza aver
ottenuto il riconoscimento del regolamento (CEE) n. 536/93 o
il cui riconoscimento sia stato revocato dalla regione o dalla
provincia autonoma, sono sottoposti ad una sanzione
amministrativa da lire 30 milioni a lire 180 milioni.
5. All'accertamento delle violazioni previste nel presente
articolo e, sino all'istituzione dell'Autorità nazionale per i
controlli comunitari, alla irrogazione delle relative sanzioni
provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, con esclusione della facoltà di pagamento in
misura ridotta prevista nell'articolo 16 della legge
medesima.
6. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Le somme eventualmente imputate dal Fondo monetario
europeo di orientamento e garanzia agricolo (FEOGA) per il
mancato introito del prelievo dovuto, sono poste, con le
modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 13, a
carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano ove sono ubicate le aziende cui è ascrivibile il
prelievo che avrebbe dovuto essere versato, ferma restando
ogni altra responsabilità civile, amministrativa e penale.
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