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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59784
DDL4982-0014
Progetto di legge Camera n. 4982 - testo presentato - (DDL13-4982)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C4982. TESTIPDL
...C4982.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4982 ZZ13 ZZPD ZZPR
                  (Sanzioni amministrative).
     1.  Gli acquirenti che violano gli obblighi di cui
  all'articolo 4, commi 2 e 6, all'articolo 5, commi 1, 3, 4 e
  5, e all'articolo 6, comma 3, sono assoggettati al pagamento
  di una sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 180
  milioni.
     2.  I produttori che violano gli obblighi previsti
  dall'articolo 5, commi 1 e 6, e dall'articolo 7, commi 1, 2 e
  7, sono assoggettati al pagamento di una sanzione
  amministrativa da lire 20 milioni a lire 120 milioni.
     3.  Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 7,
  paragrafo 2, lettere  c), d)  ed  f)  del regolamento
  (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, è
 
                              Pag. 18
 
  assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da
  lire 2 milioni a lire 12 milioni.
     4.  Gli acquirenti, come definiti dall'articolo 5, lettera
  a),  del regolamento (CEE) n. 3950/52, che procedono
  all'acquisto di latte o di altri prodotti lattieri senza aver
  ottenuto il riconoscimento del regolamento (CEE) n. 536/93 o
  il cui riconoscimento sia stato revocato dalla regione o dalla
  provincia autonoma, sono sottoposti ad una sanzione
  amministrativa da lire 30 milioni a lire 180 milioni.
     5.  All'accertamento delle violazioni previste nel presente
  articolo e, sino all'istituzione dell'Autorità nazionale per i
  controlli comunitari, alla irrogazione delle relative sanzioni
  provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano.  Si applicano le disposizioni contenute nel capo I
  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
  modificazioni, con esclusione della facoltà di pagamento in
  misura ridotta prevista nell'articolo 16 della legge
  medesima.
     6.  I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni ed
  alle province autonome di Trento e di Bolzano.
     7.  Le somme eventualmente imputate dal Fondo monetario
  europeo di orientamento e garanzia agricolo (FEOGA) per il
  mancato introito del prelievo dovuto, sono poste, con le
  modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 13, a
  carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di
  Bolzano ove sono ubicate le aziende cui è ascrivibile il
  prelievo che avrebbe dovuto essere versato, ferma restando
  ogni altra responsabilità civile, amministrativa e penale.
 
DATA=980611 FASCID=DDL13-4982 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=4982 TOTPAG=0019 TOTDOC=0015 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=023 PAGFIN=0018 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=498200 00 FASCIDC=13DDL4982 SORTNAV=0498200 000 00000 ZZDDLC4982 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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