| (Disposizioni finali).
1. Le disposizioni della presente legge attengono
all'organizzazione comune di mercato e costituiscono norme di
riforma economico-sociale in agricoltura.
2. La legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive
modificazioni, è abrogata.
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3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro per le politiche
agricole, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono emanate le norme di attuazione
della presente legge.
4. Le norme regolamentari vigenti restano applicabili sino
alla data di entrata vigore di quelle previste dal comma 3, in
quanto compatibili con le disposizioni della presente
legge.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione della presente
legge nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di
attuazione.
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