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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59787
DDL4983-0002
Progetto di legge Camera n. 4983 - testo presentato - (DDL13-4983)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C4983. TESTIPDL
...C4983.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4983 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
  inserisce coerentemente nel processo di riforma della
  struttura e dei modelli gestionali del sistema scolastico
  avviato con l'approvazione dell'articolo 21 della legge 15
  marzo 1997, n. 59.  Essa, inoltre, contribuisce ad arricchire
  con un importante contributo la modernizzazione delle
  amministrazioni pubbliche.
     La presente proposta di legge nasce dall'analisi critica
  del sistema di reclutamento degli insegnanti inaugurato
  all'inizio di questo secolo e giunto a maturazione, dopo una
  fitta e spesso contraddittoria legislazione, nell'anno
  1988.
     L'attuale modello concorsuale ha un alto grado di
  inefficienza, poiché non stabilisce nessun rapporto tra
  risorse impiegate e qualità del risultati ottenuti; in
  particolare, la pianificazione delle assunzioni è a breve
  termine con effetti negativi come la formazione di
 
                               Pag. 2
 
  soprannumerari ed esuberi.  Inoltre si basa su criteri uniformi
  che non tengono conto dei più moderni sistemi di reclutamento
  in uso sia nel settore privato sia in quello pubblico,
  soprattutto dopo l'approvazione del decreto legislativo n. 29
  del 1993, e successive modificazioni.
     In particolare vanno sottolineate alcune carenze:
         a)  la mancanza di autoselezione e di strumenti
  efficaci di preselezione attitudinale degli aspiranti, data
  l'immagine opaca della professione;
         b)  l'assenza di un qualsiasi rapporto tra
  aspiranti e posti con la costituzione di una platea imprevista
  e indefinita di concorrenti;
         c)  la inadeguatezza delle prove di esame, che
  rimane di tipo scolastico (prova scritta e colloquio);
         d)  lo scarso valore assegnato all'esperienza, il
  tirocinio guidato è ridotto dal contratto collettivo nazionale
  di lavoro a semplice periodo di prova valutato da un comitato
  di pari (comitato di valutazione del servizio).
     Infine, dopo l'avvio dei corsi universitari di
  specializzazione e della laurea per i maestri (legge n. 341
  del 1990) l'attuale normativa rischia di accentuare la
  divaricazione tra professionalità docente e modalità di
  selezione.
     La presente proposta di legge intende mettere fine al
  vecchio sistema con:
         a)  il superamento della dimensione nazionale del
  mercato del lavoro scolastico, causa principale dei maggiori
  difetti dell'attuale modello;
         b)  il raffreddamento della pressione del mercato
  del lavoro sulla scuola e l'eliminazione del rischio di
  riproduzione del precariato, che ha avuto l'effetto di
  abbassare il livello qualitativo della selezione;
         c)  il rafforzamento del rapporto tra reclutamento
  e formazione preliminare di livello universitario;
         d)  la garanzia di una selezione pertinente e
  meritocratica basata su un  mix  equilibrato di conoscenze
  disciplinari e abilità accertate sul campo (esperienza di
  lavoro);
         e)  la coerenza tra selezione e autonomia
  curricolare e flessibilità organizzativa;
         f)  il rallentamento del ritmo della mobilità a
  domanda;
         g)  l'introduzione di meccanismi che facilitino la
  costituzione di un mercato interno professionale attraverso
  l'istituto della chiamata.
     La presente proposta di legge è rivolta alle istituzioni
  scolastiche autonome (di cui all'articolo 21 della legge n. 59
  del 1997) e assegna al consiglio delle medesime il potere di
  definire con ampi margini di flessibilità l'organico
  funzionale all'offerta formativa (articolo 2).
  L'amministrazione da gestore degli organici diventa soggetto
  controllore del rispetto dei vincoli finanziari e dei limiti
  massimi della consistenza del personale, lasciando alle scuole
  la definizione della combinazione dei vari fattori che
  costituiscono la dotazione organica.  La trasparenza è
  garantita anche dalla previsione di una procedura obbligatoria
  di informazione con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
  prevista dal decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive
  modificazioni.
     Le stesse modalità sono previste anche nel caso di
  costituzione di organici funzionali di rete, nel qual caso
  l'organo responsabile è il consiglio del consorzio di scuole
  (articolo 3).
     Il concorso è indetto e gestito dalla singola istituzione
  scolastica (o rete) con apposito bando, garantendo una riserva
  del 50 per cento dei posti a coloro che abbiano una esperienza
  di lavoro di almeno settecentoventi giorni (articolo 4).  I
  criteri e i contenuti generali per la stesura dei bandi delle
  scuole sono fissati dal regolamento governativo, secondo
  l'impostazione dell'attuale normativa valida per il restante
  pubblico impiego.
 
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     L'ultimo comma dell'articolo 4 modifica la legge n. 341
  del 1990, estendendo l'opportunità di frequentare i corsi di
  specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento anche
  agli studenti universitari.  In tal modo si evita che tali
  corsi siano riservati di fatto solamente ai laureati delle
  facoltà più deboli sul mercato del lavoro.  Lo stesso articolo
  accentua il peso del tirocinio (oggi il 30 per cento) nel
  curricolo formativo dei futuri docenti fissandolo in un anno
  scolastico.
     I vincitori di concorso sono assunti con incarichi
  pluriennali, per un massimo di dieci anni (articolo 5).  Solo
  in sede di prima attuazione della legge, e cioè limitatamente
  al primo concorso, la nomina avviene con incarico a tempo
  indeterminato.
     Fermo restando l'attuale regime dell'incompatibilità tra
  libera professione e funzione docente, l'articolo 8 dà la
  possibilità al personale insegnante interessato di
  trasformare, anche al momento dell'assunzione, il tradizionale
  rapporto di lavoro in contratto individuale d'opera.  Con
  questo strumento le scuole possono meglio utilizzare
  competenze professionali specifiche che, con il tempo,
  rischiano di uscire dal mercato del lavoro scolastico.
     L'autonomia, soprattutto per effetto del decentramento
  delle competenze amministrative degli uffici centrali e
  periferici, comporta l'acquisizione di nuove e più complesse
  competenze per il responsabile della segreteria.  L'articolo 9
  prevede, pertanto, il diploma universitario o la laurea in
  discipline giuridiche o economiche per la partecipazione ai
  futuri concorsi.
     Il restante personale, come già previsto da precedenti
  disposizioni di legge - mai applicate - è assunto tramite
  avviamento dalle liste di collocamento, sia direttamente che
  con il sistema della selezione (articolo 10).
     Tutta la materia della mobilità è sostituita dalle norme
  contenute negli articoli 11 e 12.  Il primo condiziona i
  trasferimenti non solo alla disponibilità di posti, come
  avviene oggi, ma alle effettive esigenze delle scuole; il
  secondo estende alla scuola le attuali norme vigenti per il
  restante pubblico impiego, compresa la messa in disponibilità
  in caso di soprannumero.
     Fatti salvi i vincoli numerici, in coerenza con tutto
  l'impianto della legge, il personale alle dipendenze degli
  enti locali in servizio nelle scuole (articolo 13) è
  gradualmente trasferito agli organici delle stesse attraverso
  la stipula di appositi accordi tra le istituzioni
  interessate.
     L'articolo 14 estende alle istituzioni scolastiche
  autonome tutte le forme contrattuali flessibili di assunzione
  e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sul
  lavoro.
     Ai fini di contenere la spesa corrente e di evitare un
  continuo contenzioso relativo soprattutto alla conferma delle
  sedi estere, l'articolo 15, in analogia con la legislazione di
  altri Paesi europei, stabilisce che il personale sia assunto
  tra i residenti secondo le disposizioni delle leggi e dei
  contratti locali.  Per gli insegnanti si ricorrerà
  all'assunzione di personale dei ruoli metropolitani solo nel
  caso in cui non vi siano  in loco  disponibilità di
  docenti con caratteristiche e preparazione adeguate.
     Tenuto conto di alcune particolarità del mercato del
  lavoro scolastico, l'articolo 16 rinvia all'adozione di un
  apposito regolamento, ai sensi della legge n. 400 del 1988,
  per definire gli aspetti applicativi, che dovranno
  necessariamente tener conto anche del processo di graduale
  attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle
  situazioni scolastiche.  Il punto più delicato e complesso è
  quello del trasferimento delle attuali graduatorie provinciali
  e nazionali (ovviamente non esaurite) del personale docente
  alle istituzioni scolastiche e alle loro reti.
     Il comma 2 attribuisce ad un secondo regolamento il
  compito di disciplinare le modalità di assunzione del
  personale in servizio all'estero, tenuto conto delle
  indicazioni dell'articolo 5.
     Al fine di dare ragionevole stabilità e certezza alle
  importanti novità della nuova normativa, il comma 3 stabilisce
  una riserva di legge limitatamente agli istituti espressamente
  disciplinati dalla normativa stessa non modificabile dalla
 
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  contrattazione o dagli accordi nazionali del comparto
  scuola.
     L'ultimo articolo è riservato alle abrogazioni,
  particolarmente numerose in una materia che si è stratificata
  in circa cinquant'anni di imponente legislazione primaria,
  alla quale, dagli anni settanta, si è aggiunta quella di
  natura negoziale.  In particolare l'ultimo comma delegifica la
  materia sulle assunzioni di personale assegnato alle scuole
  italiane all'estero, costituendo così il presupposto della
  nuova regolamentazione e, per il rapporto di lavoro, della
  contrattazione nazionale, alla quale si era impropriamente
  sostituito il decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.
 
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