| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
inserisce coerentemente nel processo di riforma della
struttura e dei modelli gestionali del sistema scolastico
avviato con l'approvazione dell'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59. Essa, inoltre, contribuisce ad arricchire
con un importante contributo la modernizzazione delle
amministrazioni pubbliche.
La presente proposta di legge nasce dall'analisi critica
del sistema di reclutamento degli insegnanti inaugurato
all'inizio di questo secolo e giunto a maturazione, dopo una
fitta e spesso contraddittoria legislazione, nell'anno
1988.
L'attuale modello concorsuale ha un alto grado di
inefficienza, poiché non stabilisce nessun rapporto tra
risorse impiegate e qualità del risultati ottenuti; in
particolare, la pianificazione delle assunzioni è a breve
termine con effetti negativi come la formazione di
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soprannumerari ed esuberi. Inoltre si basa su criteri uniformi
che non tengono conto dei più moderni sistemi di reclutamento
in uso sia nel settore privato sia in quello pubblico,
soprattutto dopo l'approvazione del decreto legislativo n. 29
del 1993, e successive modificazioni.
In particolare vanno sottolineate alcune carenze:
a) la mancanza di autoselezione e di strumenti
efficaci di preselezione attitudinale degli aspiranti, data
l'immagine opaca della professione;
b) l'assenza di un qualsiasi rapporto tra
aspiranti e posti con la costituzione di una platea imprevista
e indefinita di concorrenti;
c) la inadeguatezza delle prove di esame, che
rimane di tipo scolastico (prova scritta e colloquio);
d) lo scarso valore assegnato all'esperienza, il
tirocinio guidato è ridotto dal contratto collettivo nazionale
di lavoro a semplice periodo di prova valutato da un comitato
di pari (comitato di valutazione del servizio).
Infine, dopo l'avvio dei corsi universitari di
specializzazione e della laurea per i maestri (legge n. 341
del 1990) l'attuale normativa rischia di accentuare la
divaricazione tra professionalità docente e modalità di
selezione.
La presente proposta di legge intende mettere fine al
vecchio sistema con:
a) il superamento della dimensione nazionale del
mercato del lavoro scolastico, causa principale dei maggiori
difetti dell'attuale modello;
b) il raffreddamento della pressione del mercato
del lavoro sulla scuola e l'eliminazione del rischio di
riproduzione del precariato, che ha avuto l'effetto di
abbassare il livello qualitativo della selezione;
c) il rafforzamento del rapporto tra reclutamento
e formazione preliminare di livello universitario;
d) la garanzia di una selezione pertinente e
meritocratica basata su un mix equilibrato di conoscenze
disciplinari e abilità accertate sul campo (esperienza di
lavoro);
e) la coerenza tra selezione e autonomia
curricolare e flessibilità organizzativa;
f) il rallentamento del ritmo della mobilità a
domanda;
g) l'introduzione di meccanismi che facilitino la
costituzione di un mercato interno professionale attraverso
l'istituto della chiamata.
La presente proposta di legge è rivolta alle istituzioni
scolastiche autonome (di cui all'articolo 21 della legge n. 59
del 1997) e assegna al consiglio delle medesime il potere di
definire con ampi margini di flessibilità l'organico
funzionale all'offerta formativa (articolo 2).
L'amministrazione da gestore degli organici diventa soggetto
controllore del rispetto dei vincoli finanziari e dei limiti
massimi della consistenza del personale, lasciando alle scuole
la definizione della combinazione dei vari fattori che
costituiscono la dotazione organica. La trasparenza è
garantita anche dalla previsione di una procedura obbligatoria
di informazione con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
prevista dal decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive
modificazioni.
Le stesse modalità sono previste anche nel caso di
costituzione di organici funzionali di rete, nel qual caso
l'organo responsabile è il consiglio del consorzio di scuole
(articolo 3).
Il concorso è indetto e gestito dalla singola istituzione
scolastica (o rete) con apposito bando, garantendo una riserva
del 50 per cento dei posti a coloro che abbiano una esperienza
di lavoro di almeno settecentoventi giorni (articolo 4). I
criteri e i contenuti generali per la stesura dei bandi delle
scuole sono fissati dal regolamento governativo, secondo
l'impostazione dell'attuale normativa valida per il restante
pubblico impiego.
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L'ultimo comma dell'articolo 4 modifica la legge n. 341
del 1990, estendendo l'opportunità di frequentare i corsi di
specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento anche
agli studenti universitari. In tal modo si evita che tali
corsi siano riservati di fatto solamente ai laureati delle
facoltà più deboli sul mercato del lavoro. Lo stesso articolo
accentua il peso del tirocinio (oggi il 30 per cento) nel
curricolo formativo dei futuri docenti fissandolo in un anno
scolastico.
I vincitori di concorso sono assunti con incarichi
pluriennali, per un massimo di dieci anni (articolo 5). Solo
in sede di prima attuazione della legge, e cioè limitatamente
al primo concorso, la nomina avviene con incarico a tempo
indeterminato.
Fermo restando l'attuale regime dell'incompatibilità tra
libera professione e funzione docente, l'articolo 8 dà la
possibilità al personale insegnante interessato di
trasformare, anche al momento dell'assunzione, il tradizionale
rapporto di lavoro in contratto individuale d'opera. Con
questo strumento le scuole possono meglio utilizzare
competenze professionali specifiche che, con il tempo,
rischiano di uscire dal mercato del lavoro scolastico.
L'autonomia, soprattutto per effetto del decentramento
delle competenze amministrative degli uffici centrali e
periferici, comporta l'acquisizione di nuove e più complesse
competenze per il responsabile della segreteria. L'articolo 9
prevede, pertanto, il diploma universitario o la laurea in
discipline giuridiche o economiche per la partecipazione ai
futuri concorsi.
Il restante personale, come già previsto da precedenti
disposizioni di legge - mai applicate - è assunto tramite
avviamento dalle liste di collocamento, sia direttamente che
con il sistema della selezione (articolo 10).
Tutta la materia della mobilità è sostituita dalle norme
contenute negli articoli 11 e 12. Il primo condiziona i
trasferimenti non solo alla disponibilità di posti, come
avviene oggi, ma alle effettive esigenze delle scuole; il
secondo estende alla scuola le attuali norme vigenti per il
restante pubblico impiego, compresa la messa in disponibilità
in caso di soprannumero.
Fatti salvi i vincoli numerici, in coerenza con tutto
l'impianto della legge, il personale alle dipendenze degli
enti locali in servizio nelle scuole (articolo 13) è
gradualmente trasferito agli organici delle stesse attraverso
la stipula di appositi accordi tra le istituzioni
interessate.
L'articolo 14 estende alle istituzioni scolastiche
autonome tutte le forme contrattuali flessibili di assunzione
e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sul
lavoro.
Ai fini di contenere la spesa corrente e di evitare un
continuo contenzioso relativo soprattutto alla conferma delle
sedi estere, l'articolo 15, in analogia con la legislazione di
altri Paesi europei, stabilisce che il personale sia assunto
tra i residenti secondo le disposizioni delle leggi e dei
contratti locali. Per gli insegnanti si ricorrerà
all'assunzione di personale dei ruoli metropolitani solo nel
caso in cui non vi siano in loco disponibilità di
docenti con caratteristiche e preparazione adeguate.
Tenuto conto di alcune particolarità del mercato del
lavoro scolastico, l'articolo 16 rinvia all'adozione di un
apposito regolamento, ai sensi della legge n. 400 del 1988,
per definire gli aspetti applicativi, che dovranno
necessariamente tener conto anche del processo di graduale
attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle
situazioni scolastiche. Il punto più delicato e complesso è
quello del trasferimento delle attuali graduatorie provinciali
e nazionali (ovviamente non esaurite) del personale docente
alle istituzioni scolastiche e alle loro reti.
Il comma 2 attribuisce ad un secondo regolamento il
compito di disciplinare le modalità di assunzione del
personale in servizio all'estero, tenuto conto delle
indicazioni dell'articolo 5.
Al fine di dare ragionevole stabilità e certezza alle
importanti novità della nuova normativa, il comma 3 stabilisce
una riserva di legge limitatamente agli istituti espressamente
disciplinati dalla normativa stessa non modificabile dalla
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contrattazione o dagli accordi nazionali del comparto
scuola.
L'ultimo articolo è riservato alle abrogazioni,
particolarmente numerose in una materia che si è stratificata
in circa cinquant'anni di imponente legislazione primaria,
alla quale, dagli anni settanta, si è aggiunta quella di
natura negoziale. In particolare l'ultimo comma delegifica la
materia sulle assunzioni di personale assegnato alle scuole
italiane all'estero, costituendo così il presupposto della
nuova regolamentazione e, per il rapporto di lavoro, della
contrattazione nazionale, alla quale si era impropriamente
sostituito il decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.
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