| (Organico funzionale di istituto).
1. Il consiglio dell'istituzione scolastica, nei limiti
stabiliti dai decreti del Ministro della pubblica istruzione,
emanati ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, delibera annualmente l'organico
funzionale di istituto, costituito da:
a) i posti coperti da personale incaricato a tempo
indeterminato ovvero pluriennale;
b) i posti da mettere a concorso;
c) i posti da ricoprire tramite avviamento degli
iscritti nelle liste di collocamento;
d) i posti disponibili per incarichi a tempo
determinato;
e) i posti da assegnare a contratti di prestazione
d'opera per particolari insegnamenti o attività ai sensi
dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
f) i posti da ricoprire per trasferimento ovvero
per chiamata nominativa da altre istituzioni scolastiche.
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2. Con la medesima delibera di cui al comma 1, il
consiglio dell'istituzione scolastica stabilisce altresì:
a) la composizione oraria, anche a tempo parziale,
dei posti di insegnamento;
b) le tipologie e le caratteristiche funzionali
dei posti necessari al supporto e all'attuazione dell'offerta
formativa e da ricoprire con una delle modalità di cui al
comma 1;
c) i criteri per la stipulazione di contratti a
tempo determinato e quelli per la sostituzione del personale
temporaneamente assente, nel rispetto dei limiti delle risorse
finanziarie annualmente assegnate all'istituzione scolastica
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 77 e 78,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Il consiglio dell'istituzione scolastica determina,
altresì, i posti da assegnare a funzioni e figure
professionali non compresi nell'organico previsto dai decreti
ministeriali di cui al comma 1 retribuiti con le autonome
disponibilità finanziarie dell'istituzione scolastica.
4. Ai fini della definizione dell'organico funzionale, il
numero dei posti stabiliti dai decreti ministeriali di cui al
comma 1 costituisce il limite massimo della disponibilità di
personale dell'istituzione scolastica. All'interno di tale
limite globalmente definito, nel rispetto del curriculum
di studi obbligatorio, la composizione dell'organico, la
formazione delle cattedre, la dimensione delle classi e le
modalità di copertura dei posti sono autonomamente deliberati
dal consiglio dell'istituzione scolastica in coerenza con il
piano dell'offerta formativa e con gli indirizzi generali di
gestione elaborati secondo i criteri di cui all'articolo 2,
commi 1 e 3- bis, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
5. La proposta di organico funzionale, i criteri generali
e le modalità di conferimento degli incarichi e i bandi di
concorso di cui al comma 4 del presente articolo, sono oggetto
di informazione preventiva e di eventuale esame da parte delle
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rappresentanze sindacali, ove costituite ai sensi
dell'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.
6. L'organico funzionale è soggetto a certificazione di
compatibilità finanziaria del dirigente competente
dell'amministrazione scolastica. In ogni caso, la procedura di
certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dalla
deliberazione del consiglio dell'istituzione scolastica,
decorsi i quali, questa si intende esecutiva.
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