| (Organici funzionali di rete).
1. Nel caso della costituzione di reti di scuole previste
dai regolamenti di cui all'articolo 21, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59, ai fini della definizione degli organici
funzionali le competenze attribuite dalla presente legge
all'istituzione scolastica sono esercitate dall'organo di
rete, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'accordo
stipulato tra le istituzioni scolastiche consorziate.
2. Nella definizione degli organici funzionali di rete è
compresa la razionale assegnazione e distribuzione del
personale non docente nel limite massimo della consistenza
numerica complessiva delle unità di personale previste dai
decreti ministeriali di cui all'articolo 40, commi 1 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, entro
il limite massimo di cui al comma 2 del presente articolo, il
personale non docente può essere utilizzato anche presso
istituzioni scolastiche della rete, per le quali la fornitura
di tale personale spetta ai comuni e alle province. Le tabelle
A, B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 420, e la lettera c) del comma 1
dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, sono abrogate.
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