| (Assunzione di personale docente).
1. Al concorso per la copertura dei posti di insegnamento
assegnati ad incarico pluriennale previsti dall'organico
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funzionale, indetto e bandito dal consiglio dell'istituzione
scolastica secondo i princìpi dell'articolo 36 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e le modalità stabilite dal regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, come modificato dal regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693,
partecipano gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti
titoli:
a) abilitazione all'insegnamento, ottenuta ai
sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341;
b) idoneità ovvero abilitazione conseguita con il
superamento di precedenti concorsi;
c) un periodo di insegnamento di almeno
settecentoventi giorni con incarico a tempo determinato, con
il possesso del titolo richiesto dalle norme vigenti nel
periodo, prestato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. In caso di pluralità di posti, messi a concorso per uno
stesso profilo, agli insegnanti in possesso dei requisiti di
cui alla lettera c) del comma 1 è riservata una
percentuale stabilita dal bando nella misura del 50 per
cento.
3. I corsi di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre
1990, n. 341, e successive modificazioni, possono essere
frequentati anche dopo il completamento di almeno tre anni di
studi universitari con il superamento degli esami previsti dal
relativo piano di studi. Il tirocinio è effettuato presso una
istituzione scolastica per un periodo non inferiore ad un anno
scolastico.
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