| (Incarico pluriennale).
1. I contratti di incarico dei docenti che hanno superato
il concorso sono stipulati per un minimo di cinque e un
massimo di dieci anni scolastici, con eventuale conferma
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subordinata alla valutazione periodica del nucleo interno
della scuola, le cui funzioni e la composizione sono stabilite
dal regolamento interno dell'istituzione scolastica secondo
criteri generali indicati dal regolamento di cui all'articolo
16, comma 1, con il quale è abolito il comitato di valutazione
del servizio, di cui all'articolo 11 del testo unico delle
disposizione legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Limitatamente al primo concorso indetto per ciascuna
classe di concorso dalla singola istituzione scolastica
autonoma o rete i vincitori sono assunti con contratto a tempo
indeterminato.
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