| (Chiamata nominativa).
1. Le istituzioni scolastiche possono chiamare
nominativamente docenti incaricati a tempo indeterminato o
pluriennale appartenenti agli organici di altra istituzione
scolastica della regione per particolari attività ed
insegnamenti, non facenti parte del curriculum
obbligatorio, definito dal regolamento di cui all'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, tramite motivata
deliberazione del consiglio dell'istituzione scolastica al
fine di attuare progetti, programmi e attività, per il tempo
previsto per l'espletamento del compito stabilito nel
contratto di incarico.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la chiamata
nominativa può essere utilizzata per l'impiego di personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario.
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