| (Contratti annuali a tempo determinato).
1. I contratti di insegnamento a tempo determinato annuali
possono essere rinnovati, con delibera del consiglio
dell'istituzione scolastica e sulla base del giudizio
favorevole del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 5,
comma 1.
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2. Esaurite le graduatorie compilate ai sensi della
normativa vigente, tali graduatorie sono riformulate,
separatamente per le classi di concorso definite ai sensi
dell'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, con i criteri fissati dal consiglio dell'istituzione
scolastica.
3. Ogni altra graduatoria per l'assunzione di personale
docente cessa di avere efficacia a decorrere dalla
attribuzione alle istituzioni scolastiche della personalità
giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59.
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