| (Docenti liberi professionisti).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i docenti che esercitano la libera professione
possono essere assunti, a domanda, con contratti individuali
d'opera.
2. Il contratto a tempo indeterminato dei docenti che
richiedono ed ottengono l'autorizzazione alla libera
professione può essere trasformato, a domanda e previa
risoluzione del precedente rapporto di lavoro, in contratto
individuale di prestazione d'opera.
3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 508, comma
15, del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
| |