| (Assunzione di personale
della III e IV qualifica).
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 5,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il personale
appartenente alla III e IV qualifica individuate dall'articolo
51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola, stipulato il 4 agosto 1995, è assunto con contratto a
tempo indeterminato o determinato tramite avviamento degli
iscritti nelle liste di collocamento.
2. Ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, le
modalità della selezione e il rapporto numerico tra il
personale chiamato e i posti disponibili sono stabiliti
dall'apposito bando deliberato dal consiglio dell'istituzione
scolastica, secondo i criteri generali definiti dal
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
3. Le graduatorie provinciali e di istituto del personale
appartenente alla III e IV qualifica cessano di avere
efficacia a decorrere dalla attribuzione all'istituzione
scolastica della personalità giuridica e dell'autonomia di cui
all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
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