| (Mobilità per eccedenza di personale).
1. Al personale assunto con contratto a tempo
indeterminato o pluriennale ai sensi delle disposizioni della
presente legge che perda il posto per contrazione di classi,
costituzione di organici di rete, fusione di scuole,
variazione del curriculum ovvero riduzione dell'organico
per giustificato motivo oggettivo si applicano le norme sulla
mobilità e sulle eccedenze di personale di cui agli articoli
33, 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
2. Nella copertura di posti vacanti a qualsiasi titolo per
la qualifica corrispondente, o nei processi di mobilità tra
comparti delle pubbliche amministrazioni, ha precedenza il
personale in disponibilità.
3. La rinuncia a nuovo incarico presso pubbliche
amministrazioni ovvero lo svolgimento di altro lavoro
dipendente o autonomo, anche a titolo temporaneo, è giusta
causa di risoluzione del rapporto di lavoro.
| |